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Messa alla Prova Inapplicabile agli Enti ex D.Lgs. 231/2001: Sezioni Unite Cassazione Penale n. 14840/2023

Messa alla Prova Inapplicabile agli Enti ex D.Lgs. 231/2001: Sezioni Unite Cassazione Penale n. 14840/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 14840/2023 (udienza 27 ottobre 2022, deposito 6 aprile 2023), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono espresse sulla non applicabilità dell'istituto della messa alla prova agli enti responsabili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

⚖️ Principio di diritto affermato

Le Sezioni Unite hanno stabilito che:

  • L’ammissione alla prova, prevista dall'art. 168-bis c.p., è un istituto personale che riguarda esclusivamente persone fisiche imputate in procedimenti penali.

  • Non può pertanto essere applicata agli enti collettivi imputati in procedimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa da reato.

👉 Gli enti possono beneficiare esclusivamente degli strumenti previsti dalla disciplina propria, come i modelli di organizzazione e gestione e le forme di esonero o attenuazione della responsabilità previste dal decreto.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova.

  • D.Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Rimuove ogni incertezza interpretativa circa la inapplicabilità della messa alla prova agli enti.

  • Ribadisce la separazione concettuale e sistematica tra la responsabilità penale personale e quella amministrativa degli enti.

  • Fornisce un riferimento autorevole per tutte le vicende processuali riguardanti società ed enti coinvolti in procedimenti ex d.lgs. 231/2001.

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