Messa alla Prova Inapplicabile agli Enti ex D.Lgs. 231/2001: Sezioni Unite Cassazione Penale n. 14840/2023
Messa alla Prova Inapplicabile agli Enti ex D.Lgs. 231/2001: Sezioni Unite Cassazione Penale n. 14840/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 14840/2023 (udienza 27 ottobre 2022, deposito 6 aprile 2023), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono espresse sulla non applicabilità dell'istituto della messa alla prova agli enti responsabili ai sensi del d.lgs. 231/2001.
⚖️ Principio di diritto affermato
Le Sezioni Unite hanno stabilito che:
L’ammissione alla prova, prevista dall'art. 168-bis c.p., è un istituto personale che riguarda esclusivamente persone fisiche imputate in procedimenti penali.
Non può pertanto essere applicata agli enti collettivi imputati in procedimenti ai sensi del d.lgs. 231/2001 per la responsabilità amministrativa da reato.
👉 Gli enti possono beneficiare esclusivamente degli strumenti previsti dalla disciplina propria, come i modelli di organizzazione e gestione e le forme di esonero o attenuazione della responsabilità previste dal decreto.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova.
D.Lgs. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rimuove ogni incertezza interpretativa circa la inapplicabilità della messa alla prova agli enti.
Ribadisce la separazione concettuale e sistematica tra la responsabilità penale personale e quella amministrativa degli enti.
Fornisce un riferimento autorevole per tutte le vicende processuali riguardanti società ed enti coinvolti in procedimenti ex d.lgs. 231/2001.