Giudice del Rinvio e Incompatibilità dopo Annullamento: Chiarimenti della Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/2023
Giudice del Rinvio e Incompatibilità dopo Annullamento: Chiarimenti della Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 91/2023 (depositata il 9 maggio 2023), la Corte Costituzionale ha chiarito i criteri per stabilire l'eventuale incompatibilità del giudice che si trovi a decidere nuovamente dopo l'annullamento di una sua ordinanza da parte della Corte di Cassazione.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
La situazione di incompatibilità del giudice penale:
Non insorge automaticamente per il solo fatto che il medesimo giudice debba pronunciarsi dopo un annullamento,
Ma si verifica soltanto quando il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito dell’accusa.
È escluso il rischio di compromissione dell’imparzialità in caso di:
Decisioni processuali o interlocutorie,
Come l’adozione di ordinanze annullate dalla Cassazione.
La regola generale è quella della continuità del giudice, salvo i casi di effettiva compromissione dell’imparzialità sul merito.
👉 Solo la decisione definitiva sulla colpevolezza o innocenza richiede una separazione piena da valutazioni pregresse.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità del giudice penale.
Art. 111 Cost. – Principio del giusto processo.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Fornisce un'interpretazione sistematica e garantista delle cause di incompatibilità,
Preserva il principio della continuità del giudice naturale, senza sacrificare l’imparzialità,
Riduce il rischio di strumentalizzazioni processuali delle eccezioni di incompatibilità.