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Giudice del Rinvio e Incompatibilità dopo Annullamento: Chiarimenti della Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/2023

Giudice del Rinvio e Incompatibilità dopo Annullamento: Chiarimenti della Corte Costituzionale, Sentenza n. 91/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 91/2023 (depositata il 9 maggio 2023), la Corte Costituzionale ha chiarito i criteri per stabilire l'eventuale incompatibilità del giudice che si trovi a decidere nuovamente dopo l'annullamento di una sua ordinanza da parte della Corte di Cassazione.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • La situazione di incompatibilità del giudice penale:

  • Non insorge automaticamente per il solo fatto che il medesimo giudice debba pronunciarsi dopo un annullamento,

  • Ma si verifica soltanto quando il giudice è chiamato a pronunciarsi sul merito dell’accusa.

  • È escluso il rischio di compromissione dell’imparzialità in caso di:

  • Decisioni processuali o interlocutorie,

  • Come l’adozione di ordinanze annullate dalla Cassazione.

  • La regola generale è quella della continuità del giudice, salvo i casi di effettiva compromissione dell’imparzialità sul merito.

👉 Solo la decisione definitiva sulla colpevolezza o innocenza richiede una separazione piena da valutazioni pregresse.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 34 c.p.p. – Incompatibilità del giudice penale.

  • Art. 111 Cost. – Principio del giusto processo.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Fornisce un'interpretazione sistematica e garantista delle cause di incompatibilità,

  • Preserva il principio della continuità del giudice naturale, senza sacrificare l’imparzialità,

  • Riduce il rischio di strumentalizzazioni processuali delle eccezioni di incompatibilità.

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