Sequestro Preventivo del Reddito di Cittadinanza: Limiti Applicabili, Cassazione Penale n. 14584/2023
Sequestro Preventivo del Reddito di Cittadinanza: Limiti Applicabili, Cassazione Penale n. 14584/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 14584/2023 (udienza 2 marzo 2023, deposito 6 aprile 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale si è pronunciata sulla sequestrabilità del reddito di cittadinanza, chiarendo l'applicazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'ordinamento civile.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Il reddito di cittadinanza è assimilabile, ai fini della pignorabilità e sequestrabilità, a stipendi, salari e pensioni.
Pertanto, il sequestro preventivo può essere disposto nei limiti stabiliti dall’art. 545, comma 8, c.p.c., il quale prevede che tali somme siano pignorabili solo nella misura eccedente il triplo dell'assegno sociale.
👉 Non è possibile, dunque, sottoporre integralmente a sequestro il reddito di cittadinanza percepito dall’indagato o imputato.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 545 c.p.c., comma 8 – Limiti alla pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e indennità assimilate.
D.L. 4/2019 – Introduzione del reddito di cittadinanza.
Art. 321 c.p.p. – Sequestro preventivo.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Chiarisce la disciplina applicabile al reddito di cittadinanza in sede di sequestro penale.
Garantisce la tutela dei mezzi di sostentamento del soggetto, anche nel contesto di procedimenti penali.
Armonizza le tutele civilistiche con le esigenze cautelari penali.