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Sequestro Preventivo del Reddito di Cittadinanza: Limiti Applicabili, Cassazione Penale n. 14584/2023

Sequestro Preventivo del Reddito di Cittadinanza: Limiti Applicabili, Cassazione Penale n. 14584/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 14584/2023 (udienza 2 marzo 2023, deposito 6 aprile 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale si è pronunciata sulla sequestrabilità del reddito di cittadinanza, chiarendo l'applicazione dei limiti di pignorabilità previsti dall'ordinamento civile.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Il reddito di cittadinanza è assimilabile, ai fini della pignorabilità e sequestrabilità, a stipendi, salari e pensioni.

  • Pertanto, il sequestro preventivo può essere disposto nei limiti stabiliti dall’art. 545, comma 8, c.p.c., il quale prevede che tali somme siano pignorabili solo nella misura eccedente il triplo dell'assegno sociale.

👉 Non è possibile, dunque, sottoporre integralmente a sequestro il reddito di cittadinanza percepito dall’indagato o imputato.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 545 c.p.c., comma 8 – Limiti alla pignorabilità di stipendi, salari, pensioni e indennità assimilate.

  • D.L. 4/2019 – Introduzione del reddito di cittadinanza.

  • Art. 321 c.p.p. – Sequestro preventivo.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Chiarisce la disciplina applicabile al reddito di cittadinanza in sede di sequestro penale.

  • Garantisce la tutela dei mezzi di sostentamento del soggetto, anche nel contesto di procedimenti penali.

  • Armonizza le tutele civilistiche con le esigenze cautelari penali.

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