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Divieto di Accesso agli Stadi per il Tifoso che Scavalca e Interviene sul Campo: Cassazione Penale n. 17226/2023

Divieto di Accesso agli Stadi per il Tifoso che Scavalca e Interviene sul Campo: Cassazione Penale n. 17226/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 17226/2023 (udienza 29 marzo 2023, deposito 26 aprile 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha confermato l’applicazione del divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di un tifoso che aveva invaso il campo da gioco per chiedere conto ai giocatori della loro prestazione negativa.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Il comportamento del tifoso, consistente nello scavalcare l'alta recinzione separante gli spalti dal terreno di gioco e nell'avvicinarsi ai giocatori:

  • Costituisce indice concreto di pericolosità sociale,

  • Legittima l'adozione del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

  • Non è rilevante che il gesto sia stato privo di violenza fisica: il solo superamento delle barriere e l'invasione del campo rappresentano una violazione grave dell'ordine pubblico.

👉 Il giudizio di pericolosità deve basarsi su una valutazione concreta del comportamento tenuto.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 6 L. 401/1989 – Divieto di accesso ai luoghi di manifestazioni sportive (DASPO).

  • Art. 1 L. 401/1989 – Disposizioni penali in materia di reati da stadio.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Ribadisce l’importanza della prevenzione della violenza negli stadi,

  • Sottolinea che il superamento delle barriere di sicurezza rappresenta un segnale sufficiente di pericolosità,

  • Contribuisce a una interpretazione rigorosa a tutela della sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi.

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