Riduzione della Pena nel Giudizio Abbreviato: Limiti all’Applicazione per Rinuncia all’Impugnazione, Sent. n. 16054/2023
Riduzione della Pena nel Giudizio Abbreviato: Limiti all’Applicazione per Rinuncia all’Impugnazione, Cassazione Penale n. 16054/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 16054/2023 (udienza 10 marzo 2023, deposito 14 aprile 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha chiarito i limiti di applicabilità della riduzione di un sesto della pena prevista dalla riforma Cartabia per i giudizi abbreviati non impugnati.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
La riduzione della pena di un sesto, prevista per incentivare il mancato appello avverso sentenza pronunciata in giudizio abbreviato:
Non si applica in caso di rinuncia all’impugnazione già proposta,
Né retroagisce ai procedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.
Una volta presentato atto di impugnazione, anche se successivamente rinunciato, si considera instaurato il segmento processuale dell’appello che la norma premiale mirava invece a evitare.
👉 In sostanza, la sola presentazione dell'impugnazione preclude l'accesso al beneficio della riduzione.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 442 c.p.p., modificato dal D.Lgs. n. 150/2022 (Riforma Cartabia) – Disciplina della riduzione di pena in caso di mancato appello nel giudizio abbreviato.
Art. 589 c.p.p. – Rinuncia all’impugnazione.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza l’interpretazione rigorosa del beneficio previsto dalla riforma, limitandolo ai soli casi di mancata proposizione originaria dell’impugnazione.
Esclude che la rinuncia successiva possa ricondurre il condannato nella situazione premiale prevista dalla nuova normativa.
Contribuisce a dare certezza operativa agli avvocati e agli imputati nella gestione delle strategie difensive post-sentenza abbreviata.