Divieto di Utilizzabilità delle Intercettazioni e Sue Eccezioni: Cassazione Penale n. 16571/2023
Divieto di Utilizzabilità delle Intercettazioni e Sue Eccezioni: Cassazione Penale n. 16571/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 16571/2023 (udienza 24 febbraio 2023, deposito 19 aprile 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha analizzato l'ambito di applicazione e le eccezioni al principio del divieto di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte in procedimenti diversi.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha ribadito che:
Ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.p.p., i risultati delle intercettazioni eseguite in un procedimento non possono essere utilizzati in un altro procedimento diverso, salvo che:
Siano indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
Il requisito dell’indispensabilità deve essere valutato con rigore, essendo ammessa l’utilizzabilità solo ove non sia possibile altrimenti pervenire all'accertamento dei fatti.
👉 Il divieto di utilizzabilità mira a garantire il rispetto dei limiti legali di ammissibilità della prova nel processo penale.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 270 c.p.p. – Utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni.
Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza la tutela delle garanzie processuali nell'uso delle intercettazioni.
Definisce chiaramente i presupposti per derogare al divieto di utilizzabilità.
Sottolinea la funzione eccezionale e limitata della deroga prevista dal legislatore.