Modifica del Fucile da Caccia con Led Infrarossi: Nessuna Sanzione Penale, Cassazione Penale n. 19076/2023
Modifica del Fucile da Caccia con Led Infrarossi: Nessuna Sanzione Penale, Cassazione Penale n. 19076/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 19076/2023 (udienza 22 marzo 2023, deposito 5 maggio 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha escluso la configurabilità del reato di alterazione di arma nei confronti di un cacciatore che aveva installato un led a raggi infrarossi sul proprio fucile da caccia.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
L'installazione di un dispositivo di illuminazione (led a infrarossi) su un fucile da caccia:
Non configura una modifica dell'arma rilevante ai fini penali.
Non incide sulle caratteristiche offensive dell’arma rispetto alla protezione della persona.
L'intervento ha riguardato esclusivamente il miglioramento dell’efficacia del fucile nell’attività venatoria, senza alterarne la potenzialità lesiva nei confronti degli individui.
👉 L'elemento determinante è la mancanza di aumento della pericolosità verso la vita o l'incolumità delle persone.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 2 L. 895/1967 – Definizione di alterazione di armi comuni da sparo.
Art. 1 L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ribadisce i limiti dell’alterazione penalmente rilevante delle armi.
Evidenzia che modifiche migliorative destinate esclusivamente all’attività venatoria, prive di rischi maggiori per le persone, non integrano reato.
Contribuisce a una interpretazione restrittiva delle norme penali in materia di armi.








