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Modifica del Fucile da Caccia con Led Infrarossi: Nessuna Sanzione Penale, Cassazione Penale n. 19076/2023

Modifica del Fucile da Caccia con Led Infrarossi: Nessuna Sanzione Penale, Cassazione Penale n. 19076/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 19076/2023 (udienza 22 marzo 2023, deposito 5 maggio 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha escluso la configurabilità del reato di alterazione di arma nei confronti di un cacciatore che aveva installato un led a raggi infrarossi sul proprio fucile da caccia.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • L'installazione di un dispositivo di illuminazione (led a infrarossi) su un fucile da caccia:

  • Non configura una modifica dell'arma rilevante ai fini penali.

  • Non incide sulle caratteristiche offensive dell’arma rispetto alla protezione della persona.

  • L'intervento ha riguardato esclusivamente il miglioramento dell’efficacia del fucile nell’attività venatoria, senza alterarne la potenzialità lesiva nei confronti degli individui.

👉 L'elemento determinante è la mancanza di aumento della pericolosità verso la vita o l'incolumità delle persone.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 2 L. 895/1967 – Definizione di alterazione di armi comuni da sparo.

  • Art. 1 L. 157/1992 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Ribadisce i limiti dell’alterazione penalmente rilevante delle armi.

  • Evidenzia che modifiche migliorative destinate esclusivamente all’attività venatoria, prive di rischi maggiori per le persone, non integrano reato.

  • Contribuisce a una interpretazione restrittiva delle norme penali in materia di armi.

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