Sequestro Impeditivo e Pertinenza al Reato: Limiti nella Coltivazione e Detenzione di Stupefacenti, Cass. Pen. 18271/23
Sequestro Impeditivo e Pertinenza al Reato: Limiti nella Coltivazione e Detenzione di Stupefacenti, Cassazione Penale n. 18271/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 18271/2023 (udienza 10 febbraio 2023, deposito 3 maggio 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha chiarito i limiti di ammissibilità del sequestro impeditivo nell’ambito di indagini per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) può essere disposto soltanto su beni che abbiano una pertinenza diretta con il reato oggetto di indagine.
Non può essere sequestrata una qualsiasi cosa che, astrattamente, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, se manca un concreto nesso di pertinenza.
In materia di reati da stupefacenti, il denaro può essere sequestrato solo se vi è una connessione effettiva con l'attività illecita (ad esempio, provento diretto della vendita di droga).
👉 La pertinenza deve essere specifica e attuale rispetto al reato contestato.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 321, comma 1, c.p.p. – Sequestro preventivo.
Art. 73 D.P.R. 309/1990 – Reati relativi alle sostanze stupefacenti.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza il principio di stretta interpretazione delle misure cautelari reali.
Impone un accertamento rigoroso del nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e il reato.
Evita l'abuso del sequestro come strumento di pressione investigativa non giustificata.