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Sequestro Impeditivo e Pertinenza al Reato: Limiti nella Coltivazione e Detenzione di Stupefacenti, Cass. Pen. 18271/23

Sequestro Impeditivo e Pertinenza al Reato: Limiti nella Coltivazione e Detenzione di Stupefacenti, Cassazione Penale n. 18271/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 18271/2023 (udienza 10 febbraio 2023, deposito 3 maggio 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha chiarito i limiti di ammissibilità del sequestro impeditivo nell’ambito di indagini per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Il sequestro impeditivo (art. 321, comma 1, c.p.p.) può essere disposto soltanto su beni che abbiano una pertinenza diretta con il reato oggetto di indagine.

  • Non può essere sequestrata una qualsiasi cosa che, astrattamente, possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati, se manca un concreto nesso di pertinenza.

  • In materia di reati da stupefacenti, il denaro può essere sequestrato solo se vi è una connessione effettiva con l'attività illecita (ad esempio, provento diretto della vendita di droga).

👉 La pertinenza deve essere specifica e attuale rispetto al reato contestato.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 321, comma 1, c.p.p. – Sequestro preventivo.

  • Art. 73 D.P.R. 309/1990 – Reati relativi alle sostanze stupefacenti.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Rafforza il principio di stretta interpretazione delle misure cautelari reali.

  • Impone un accertamento rigoroso del nesso di pertinenza tra il bene sequestrato e il reato.

  • Evita l'abuso del sequestro come strumento di pressione investigativa non giustificata.

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