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Ordine di Demolizione per Abuso Edilizio: Esclusione dello Stato di Necessità - App. Catania n. 3267/2023

L'Assenza di Natura Punitiva dell'Ordine di Demolizione Non Costituisce Pretesto per Non Applicare lo Stato di Necessità: App. Catania n. 3267/2023

Introduzione:

La sentenza n. 3267/2023 della Corte d’Appello di Catania, emessa il 19 giugno 2023, ha trattato una questione rilevante in ambito edilizio: se l’ordine di demolizione per abuso edilizio possa essere contestato o meno invocando lo stato di necessità. La Corte ha stabilito che l’ordine di demolizione non ha natura punitiva, ma svolge una funzione ripristinatoria del territorio e della tutela del paesaggio, prevalente rispetto al diritto di abitazione.

⚖️ Principio di diritto affermato

In questa sentenza, la Corte ha confermato che:

  • L’ordine di demolizione non è una sanzione punitiva:

  • L'ordine di demolizione di un immobile abusivo non deve essere considerato come una punizione, ma come una misura necessaria per ripristinare la legalità e la sicurezza territoriale. La Corte ha evidenziato che tale misura è finalizzata a proteggere il paesaggio e l'ambiente, che sono interessi superiori rispetto al diritto di abitazione.

  • Il diritto di abitazione non giustifica la violazione delle norme edilizie:

  • L'interesse pubblico alla tutela del paesaggio e al ripristino delle condizioni urbanistiche corrette prevale sul diritto del cittadino ad abitare un immobile abusivo. Il diritto di abitazione non può, infatti, giustificare violazioni edilizie che compromettono l’ordine urbanistico.

  • Lo stato di necessità non può giustificare l’omissione dell’ordine di demolizione:

  • La Corte ha escluso che l’applicazione dello stato di necessità possa inficiare l’ordine di demolizione. Lo stato di necessità, inteso come un’urgente necessità di conservare il diritto di abitazione, non può prevalere sulla funzione ripristinatoria dell’ordine di demolizione, che mira a tutelare l’ambiente e il paesaggio.

👉 In sintesi, la Corte d’Appello di Catania ha ribadito che l’ordine di demolizione di un immobile abusivo non deve essere visto come una sanzione punitiva, ma come una misura ripristinatoria dell’ordine pubblico, la cui applicazione non può essere ostacolata dallo stato di necessità.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 31, L. n. 47/1985 (Legge Galasso) – Norme sul paesaggio e la tutela del territorio.

  • Art. 44, d.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

  • Art. 146, d.lgs. 42/2004 – Tutela del paesaggio e vincoli paesaggistici.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Chiarisce che l’ordine di demolizione non ha finalità punitive, ma è finalizzato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

  • Esclude che il diritto di abitazione possa prevalere sugli interessi pubblici legati al rispetto delle norme edilizie e alla protezione del territorio.

  • Rappresenta un precedente importante in materia di abusi edilizi e tutela ambientale, in quanto rafforza l’importanza della tutela del paesaggio rispetto a singoli interessi privati.

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