DASPO per Comportamenti Pericolosi fuori dallo Stadio: Nessun Danno Necessario, Cassazione Penale n. 19326/2023
DASPO per Comportamenti Pericolosi fuori dallo Stadio: Nessun Danno Necessario, Cassazione Penale n. 19326/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 19326/2023 (udienza 28 febbraio 2023, deposito 8 maggio 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha confermato la possibilità di applicare il DASPO anche nei confronti di chi, pur non avendo materialmente danneggiato alcun bene, abbia comunque posto in essere comportamenti pericolosi nelle aree circostanti gli impianti sportivi.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Il DASPO può essere applicato anche in assenza di danno concreto se il comportamento del soggetto:
È oggettivamente pericoloso,
È idoneo a compromettere l'ordine pubblico o a favorire episodi di violenza.
Nel caso di specie, il tifoso:
Si è unito a un gruppo di sostenitori,
Ha occupato la strada,
Ha cercato di identificare le auto dei tifosi avversari con intento aggressivo.
👉 Non occorre il compimento effettivo di atti violenti o di danneggiamento per giustificare il provvedimento restrittivo.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 6 L. 401/1989 – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).
Art. 1 L. 401/1989 – Reati da stadio.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Consolida la funzione preventiva del DASPO,
Riconosce la pericolosità dei comportamenti preordinati alla violenza,
Sottolinea l’importanza della tutela anticipata dell’ordine e della sicurezza pubblica in ambito sportivo.