Condizioni di Salute e Incompatibilità con il Regime Detentivo: Cassazione Penale n. 16815/2023
Condizioni di Salute e Incompatibilità con il Regime Detentivo: Cassazione Penale n. 16815/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 16815/2023 (udienza 20 dicembre 2022, deposito 20 aprile 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha esaminato i criteri che il giudice deve adottare per valutare la compatibilità delle condizioni di salute dell’imputato o condannato con la permanenza in carcere.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
In presenza di segnalazioni mediche sulle condizioni di salute dell'imputato, il giudice deve:
Verificare se il regime carcerario ordinario garantisca le cure adeguate.
Accertare se il mantenimento in detenzione comporti un rischio concreto per la vita o l'integrità psicofisica del soggetto.
Non ogni patologia è automaticamente incompatibile con il regime detentivo: l'incompatibilità si verifica solo se il trattamento sanitario non è adeguatamente assicurabile all'interno dell'istituto penitenziario.
👉 È necessaria un’analisi concreta e personalizzata delle condizioni di salute rispetto alle capacità della struttura carceraria.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 275 c.p.p., comma 4-bis – Custodia cautelare e incompatibilità con lo stato di salute.
Art. 147 c.p. – Sospensione dell'esecuzione della pena per motivi di salute.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Conferma l'importanza di tutelare il diritto alla salute, anche nei confronti delle persone sottoposte a restrizioni della libertà personale.
Ribadisce che il principio di proporzionalità deve guidare il giudice nell'applicazione e nel mantenimento delle misure detentive.
Fornisce un criterio interpretativo che bilancia le esigenze di giustizia con i diritti fondamentali della persona.