Impugnazione ai Soli Effetti Civili e Principio del Tempus Regit Actum dopo la Riforma Cartabia: Sent. n. 20381/2023
Impugnazione ai Soli Effetti Civili e Principio del Tempus Regit Actum dopo la Riforma Cartabia: Cassazione Penale n. 20381/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 20381/2023 (udienza 23 febbraio 2023, deposito 12 maggio 2023), la Sezione V della Corte di Cassazione penale ha chiarito l’applicazione del principio del tempus regit actum nelle impugnazioni proposte ai soli effetti civili alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
In caso di ricorso proposto ai soli effetti civili, il regime normativo applicabile deve essere individuato facendo riferimento:
Al momento di emissione del provvedimento impugnato,
E non alla data di proposizione dell’impugnazione.
In assenza di norme transitorie, prevale il principio generale del tempus regit actum.
La scelta garantisce:
Il principio di affidamento,
La parità delle armi (art. 111, comma 2, Cost.),
L'effettività del diritto al ricorso (art. 13 CEDU).
👉 Questo orientamento tutela il corretto bilanciamento tra esigenze di certezza giuridica e diritti fondamentali delle parti.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 573 c.p.p. – Impugnazioni ai soli effetti civili.
Costituzione italiana, art. 111, comma 2 – Parità delle armi nel processo.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), art. 13 – Diritto a un ricorso effettivo.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Fornisce un'importante guida interpretativa sulla transizione normativa dopo la Riforma Cartabia,
Rafforza il rispetto del giusto processo e delle garanzie convenzionali,
Definisce i criteri applicabili in materia di impugnazioni civili connesse al processo penale.