Reati Continuati e Prescrizione: Effetti dell’Inammissibilità dell’Impugnazione, Cassazione Penale n. 16022/2023
Reati Continuati e Prescrizione: Effetti dell’Inammissibilità dell’Impugnazione, Cassazione Penale n. 16022/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 16022/2023 (udienza 22 marzo 2023, deposito 14 aprile 2023), la Sezione II della Corte di Cassazione penale ha fornito importanti chiarimenti in materia di reati continuati, prescrizione e effetti dell’inammissibilità dell’impugnazione.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
In caso di condanna cumulativa per più reati avvinti dal vincolo della continuazione, l'ammissibilità dell’impugnazione per uno solo dei reati:
Non comporta l’instaurazione di un valido rapporto processuale anche per gli altri reati se i motivi di impugnazione relativi a questi ultimi sono inammissibili.
Conseguentemente:
Non è possibile rilevare d’ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello in relazione ai reati per i quali l’impugnazione era inammissibile,
A meno che non vi sia stato l’annullamento del capo relativo al reato più grave, per il quale è stata determinata la pena base.
👉 Il rapporto processuale resta dunque limitato ai soli reati per i quali l’impugnazione è validamente proposta ed accolta.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 81 c.p. – Reato continuato.
Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell'impugnazione.
Art. 129 c.p.p. – Pronuncia immediata di cause di non punibilità (tra cui la prescrizione).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ribadisce la distinzione tra reati unificati solo ai fini sanzionatori ma autonomamente valutabili in fase di impugnazione.
Fornisce un criterio chiaro per la rilevazione della prescrizione nel giudizio di legittimità.
Rafforza il principio secondo cui l’inammissibilità preclude qualsiasi intervento sul capo della condanna divenuto definitivo.