Musica a Volume Eccessivo e Invasione di Onde Sonore: Condanna del Titolare del Locale, Cassazione Penale n. 19594/2023
Musica a Volume Eccessivo e Invasione di Onde Sonore: Condanna del Titolare del Locale, Cassazione Penale n. 19594/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 19594/2023 (udienza 25 gennaio 2023, deposito 10 maggio 2023), la Sezione III della Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna del titolare di un locale per disturbo della quiete pubblica, a causa della diffusione di musica ad alto volume che invase l'abitazione di alcuni residenti.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
L’invasione acustica prodotta da musica a volume eccessivo può configurare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.).
Sono rilevanti:
Le testimonianze dirette dei residenti disturbati,
Le sottoscrizioni raccolte nell’esposto,
E soprattutto, il riscontro oggettivo effettuato dalla polizia giudiziaria.
L'accertamento tecnico compiuto dagli agenti ha un ruolo decisivo nel comprovare la reale invasività delle onde sonore.
👉 L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, integrato dalla consapevolezza di arrecare disturbo.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 659 c.p. – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.
Art. 844 c.c. – Immissioni illecite.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Riafferma l'importanza di tutelare il diritto al riposo e alla serenità domestica,
Evidenzia la centralità dell'accertamento oggettivo nel processo penale per disturbo acustico,
Fornisce indicazioni utili su quali prove risultano determinanti per configurare il reato.