Libertà Vigilata e Liberazione Condizionale: Non una Misura di Sicurezza, Corte Costituzionale n. 66/2023
Libertà Vigilata e Liberazione Condizionale: Non una Misura di Sicurezza, Corte Costituzionale n. 66/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 66/2023, depositata l'11 aprile 2023, la Corte Costituzionale si è espressa sulla natura giuridica della libertà vigilata applicata al condannato ammesso alla liberazione condizionale, precisando che essa non rappresenta una nuova misura di sicurezza né una sanzione autonoma, ma costituisce una prosecuzione della pena originaria in forme attenuate.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha chiarito che:
La libertà vigilata prevista per chi ottiene la liberazione condizionale è:
Una modalità esecutiva della pena originaria,
E non una nuova pena o una misura di sicurezza personale.
Essa rappresenta una fase finale dell'espiazione della pena, caratterizzata da un minor afflittività, subordinata al rispetto di specifiche prescrizioni.
👉 Il suo scopo è favorire il reinserimento sociale del condannato mantenendo, però, un controllo giudiziario.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 176 c.p. – Liberazione condizionale.
Art. 230 c.p. – Libertà vigilata.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Elimina ogni possibile interpretazione che consideri la libertà vigilata come una sanzione aggiuntiva rispetto alla pena principale.
Salvaguarda i principi costituzionali di proporzionalità e di finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).
Fornisce un importante chiarimento per l’esecuzione delle pene e la gestione delle misure alternative alla detenzione.