top of page
Banner dedicato al diritto penale, con simboli della giustizia e del tribunale, per il gruppo Studio legale Maio

Diritto Penale | Studio legale Maio

Pubblico·221 membri

Improcedibilità per Incapacità: Equivalenza tra Patologie Mentali e Fisiche, Corte Costituzionale n. 65/2023

Improcedibilità per Incapacità: Equivalenza tra Patologie Mentali e Fisiche, Corte Costituzionale n. 65/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 65/2023, depositata il 7 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di improcedibilità del processo per incapacità dell’imputato, sancendo l'equiparazione tra infermità mentali e infermità fisiche gravi che comportino la perdita delle facoltà necessarie all'autodifesa.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha dichiarato che:

  • L’attuale disciplina processuale penale, che fa riferimento esclusivamente alla sfera psichica per dichiarare l’improcedibilità del processo, è costituzionalmente irragionevole.

  • Deve essere riconosciuto il diritto all’improcedibilità anche:

  • In presenza di patologie fisiche gravi,

  • Quando tali condizioni determinano l’impossibilità permanente dell'imputato di esercitare consapevolmente il diritto di difesa.

👉 Non rileva, dunque, se l’origine dell’incapacità sia psichica o fisica: ciò che conta è l’effettiva compromissione delle capacità cognitive ed espressive.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 69 c.p.p. – Capacità dell’imputato di partecipare al processo.

  • Art. 70 c.p.p. – Verifica della capacità processuale.

  • Corte Costituzionale sentenza n. 65/2023 – Estensione del concetto di incapacità.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Colma una lacuna normativa evitando discriminazioni tra differenti tipi di infermità.

  • Rafforza i principi di eguaglianza e diritto alla difesa effettiva sanciti dalla Costituzione.

  • Guida i giudici nell'applicazione della disciplina dell'improcedibilità in modo più inclusivo e rispettoso della dignità della persona.

bottom of page