Improcedibilità per Incapacità: Equivalenza tra Patologie Mentali e Fisiche, Corte Costituzionale n. 65/2023
Improcedibilità per Incapacità: Equivalenza tra Patologie Mentali e Fisiche, Corte Costituzionale n. 65/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 65/2023, depositata il 7 aprile 2023, la Corte Costituzionale ha affrontato un tema di grande rilievo in materia di improcedibilità del processo per incapacità dell’imputato, sancendo l'equiparazione tra infermità mentali e infermità fisiche gravi che comportino la perdita delle facoltà necessarie all'autodifesa.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha dichiarato che:
L’attuale disciplina processuale penale, che fa riferimento esclusivamente alla sfera psichica per dichiarare l’improcedibilità del processo, è costituzionalmente irragionevole.
Deve essere riconosciuto il diritto all’improcedibilità anche:
In presenza di patologie fisiche gravi,
Quando tali condizioni determinano l’impossibilità permanente dell'imputato di esercitare consapevolmente il diritto di difesa.
👉 Non rileva, dunque, se l’origine dell’incapacità sia psichica o fisica: ciò che conta è l’effettiva compromissione delle capacità cognitive ed espressive.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 69 c.p.p. – Capacità dell’imputato di partecipare al processo.
Art. 70 c.p.p. – Verifica della capacità processuale.
Corte Costituzionale sentenza n. 65/2023 – Estensione del concetto di incapacità.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Colma una lacuna normativa evitando discriminazioni tra differenti tipi di infermità.
Rafforza i principi di eguaglianza e diritto alla difesa effettiva sanciti dalla Costituzione.
Guida i giudici nell'applicazione della disciplina dell'improcedibilità in modo più inclusivo e rispettoso della dignità della persona.