Caso Nave Diciotti: Responsabilità Civile della P.A. e Obbligo di Soccorso – Cassazione Civile SS.UU. n. 5992/2025
Caso Nave Diciotti: Responsabilità Civile della P.A. e Obbligo di Soccorso – Cassazione Civile SS.UU. n. 5992/2025
Argomento:➡️ Responsabilità civile | Obbligo di soccorso e diritti fondamentali
Introduzione:
Con la sentenza n. 5992 del 6 marzo 2025, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione si sono pronunciate sul caso della nave “U. Diciotti”, affrontando il tema della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per il trattenimento arbitrario dei migranti soccorsi in mare, la violazione dei diritti fondamentali e la qualificazione dell'atto amministrativo rispetto all’atto politico.
⚖️ Principi di diritto affermati
La Corte ha stabilito che:
📄 Atto amministrativo e controllo giurisdizionale: Il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco non costituisce atto politico, ma atto amministrativo sindacabile dal giudice ordinario. L'azione del Governo resta soggetta ai vincoli costituzionali, in primis al rispetto dei diritti inviolabili.
📄 Obbligo di soccorso in mare: Il soccorso in mare è un obbligo di diritto internazionale consuetudinario, sancito da Convenzioni internazionali (SOLAS, SAR, UNCLOS) e dal diritto interno, prevalente su norme e accordi volti a contrastare l’immigrazione irregolare.
📄 Violazione del diritto alla libertà personale: Il trattenimento dei migranti a bordo, in assenza di identificazione e senza avviare procedure di espulsione o estradizione, integra una illegittima restrizione della libertà personale, in contrasto con l’art. 5 CEDU.
📄 Responsabilità della P.A. e errore scusabile: La responsabilità civile della P.A. richiede la prova della colpa amministrativa. L'illegittimità dell’atto non è sufficiente; rileva la violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, salvo accertato errore scusabile.
📄 Effetti del diniego di autorizzazione a procedere: Il diniego parlamentare dell’autorizzazione a procedere in sede penale non preclude il giudizio civile per violazione dei diritti fondamentali.
👉 In sostanza, la Corte afferma che anche scelte di governo motivate da finalità politiche devono rispettare i diritti fondamentali e sono sindacabili in sede civile.
🧾 Normativa di riferimento
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – Art. 5 (libertà personale).
Convenzioni SOLAS, SAR, UNCLOS – Obbligo di soccorso in mare.
Costituzione italiana – Artt. 2, 10, 11, 13, 24, 117.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ribadisce il primato della tutela dei diritti fondamentali anche nei confronti degli atti governativi.
Chiarisce i limiti della discrezionalità politica in relazione al diritto internazionale e costituzionale.
Afferma la piena giustiziabilità delle violazioni dei diritti fondamentali da parte della P.A.