Turbata Libertà degli Incanti ed Estorsione: La Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite
Turbata Libertà degli Incanti ed Estorsione: La Cassazione rimette la questione alle Sezioni Unite
Introduzione:
Con la sentenza n. 41379 dell'11 luglio 2023 (depositata il 12 ottobre 2023), la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite una questione importante riguardante la possibilità che i reati di turbata libertà degli incanti ed estorsione possano concorrere nei casi in cui gli imputati, utilizzando violenza o minaccia, abbiano allontanato gli offerenti da una gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha posto l’interrogativo riguardo alla sussistenza della possibilità di concorso tra il reato di turbata libertà degli incanti, previsto dall'art. 353 c.p., e quello di estorsione, previsto dall'art. 629 c.p., quando la turbativa avviene mediante l’uso di violenza o minaccia nei confronti degli offerenti.
Turbata libertà degli incanti e estorsione: Nel caso in esame, la violenza o minaccia utilizzata per impedire la partecipazione di altri offerenti alla gara pubblica potrebbe configurare un duplice reato, con conseguente discussione sulla possibilità che i due reati possano concorrere o se, invece, uno dei due escluda l’altro.
👉 In sintesi, la Cassazione ha sollevato la questione se, nei casi in cui si utilizzi violenza o minaccia per alterare una gara, si possa configurare contemporaneamente il reato di turbata libertà degli incanti e quello di estorsione.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti.
Art. 629 c.p. – Estorsione.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Sottolinea la necessità di un chiarimento delle Sezioni Unite sulla possibilità di concorso tra i reati di turbata libertà degli incanti e di estorsione.
Rileva la complessità dei casi in cui la violenza o minaccia venga utilizzata per alterare il corso di gare pubbliche o licitazioni private.
Enfatizza l'importanza di definire chiaramente se la turbativa di una gara, attraverso mezzi illeciti, possa integrare sia il reato di turbata libertà che quello di estorsione.