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Indennità di Esclusività per Medici Part-Time: Applicazione del Pro-Rata Temporis – Cassazione Civile n. 5434/2025

Indennità di Esclusività per Medici Part-Time: Applicazione del Pro-Rata Temporis – Cassazione Civile n. 5434/2025


Argomento:➡️ Impiego pubblico | Dirigenza medica e trattamento economico

Introduzione:

Con la sentenza n. 5434 del 1° marzo 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito il regime retributivo applicabile ai dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno orario ridotto, affermando la legittimità del riproporzionamento dell’indennità di esclusività secondo il principio del pro-rata temporis.

⚖️ Principi di diritto affermati

La Corte ha stabilito che:

📄 Natura retributiva dell'indennità di esclusività: L’indennità di esclusività ha natura retributiva e, pertanto, in caso di rapporto a tempo parziale, deve essere proporzionata alla durata dell’impegno lavorativo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 81/2015.

📄 Applicazione del CCNL dirigenza medica: L’art. 112, comma 10, del CCNL 19 dicembre 2019 della dirigenza medica prevede espressamente il riproporzionamento dell’indennità. Questa norma è stata ritenuta legittima e non discriminatoria, in linea con il principio di parità di trattamento tra lavoratori full-time e part-time.

👉 In sostanza, il trattamento economico dei dirigenti medici a impegno ridotto deve essere calcolato secondo il principio del “pro-rata temporis”, senza violare il principio di non discriminazione.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 7, comma 2, d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – Lavoro a tempo parziale.

  • Art. 112, comma 10, CCNL Dirigenza Medica 19 dicembre 2019.

  • Art. 64, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Funzioni della Cassazione in materia di lavoro pubblico.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Consolida l’interpretazione conforme al principio di equità tra lavoratori part-time e full-time nella pubblica amministrazione.

  • Rafforza l'applicazione del “pro-rata temporis” nel trattamento economico della dirigenza sanitaria.

  • Rimuove ogni dubbio circa la compatibilità del riproporzionamento con il divieto di discriminazione.

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