Divieto di Reformatio in Peius e Misure di Sicurezza: Limiti alla Cognizione del Giudice di Rinvio, Cassazione Penale
Divieto di Reformatio in Peius e Misure di Sicurezza: Limiti alla Cognizione del Giudice di Rinvio, Cassazione Penale n. 31840/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 31840/2023 (udienza 17 maggio 2023, deposito 24 luglio 2023), la Sezione IV della Corte di Cassazione penale si è pronunciata sui limiti del giudice di rinvio a seguito di annullamento con rinvio, in relazione al divieto di reformatio in peius applicabile anche alla misura di sicurezza.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha affermato che:
Il divieto di reformatio in peius:
Si applica non solo alla pena principale, ma anche alla durata e alla tipologia della misura di sicurezza inflitta all'imputato.
Nel caso di annullamento con rinvio:
Se il ricorso in Cassazione riguarda la sussistenza del reato, la responsabilità dell'imputato o la commisurazione della pena,
Il giudice di rinvio non può modificare in peius il capo della sentenza riguardante la misura di sicurezza se su questo si è formato un giudicato implicito.
Il giudicato implicito:
Si forma su tutte le statuizioni della sentenza non investite dall'annullamento,
Impedisce al giudice del rinvio una rivalutazione peggiorativa dei punti già consolidati.
👉 Pertanto, la misura di sicurezza non può essere aggravata né in termini di durata né in termini qualitativi.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 597, comma 3, c.p.p. – Divieto di reformatio in peius.
Art. 278, comma 1, c.p.p. – Misure di sicurezza.
Giurisprudenza consolidata sulla formazione del giudicato implicito nel processo penale.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Conferma l'ampia tutela dell’imputato contro la reformatio in peius,
Delimita i poteri del giudice di rinvio,
Garantisce la certezza e stabilità dei diritti processuali già acquisiti.