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Divieto di Reformatio in Peius e Misure di Sicurezza: Limiti alla Cognizione del Giudice di Rinvio, Cassazione Penale

Divieto di Reformatio in Peius e Misure di Sicurezza: Limiti alla Cognizione del Giudice di Rinvio, Cassazione Penale n. 31840/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 31840/2023 (udienza 17 maggio 2023, deposito 24 luglio 2023), la Sezione IV della Corte di Cassazione penale si è pronunciata sui limiti del giudice di rinvio a seguito di annullamento con rinvio, in relazione al divieto di reformatio in peius applicabile anche alla misura di sicurezza.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha affermato che:

  • Il divieto di reformatio in peius:

  • Si applica non solo alla pena principale, ma anche alla durata e alla tipologia della misura di sicurezza inflitta all'imputato.

  • Nel caso di annullamento con rinvio:

  • Se il ricorso in Cassazione riguarda la sussistenza del reato, la responsabilità dell'imputato o la commisurazione della pena,

  • Il giudice di rinvio non può modificare in peius il capo della sentenza riguardante la misura di sicurezza se su questo si è formato un giudicato implicito.

  • Il giudicato implicito:

  • Si forma su tutte le statuizioni della sentenza non investite dall'annullamento,

  • Impedisce al giudice del rinvio una rivalutazione peggiorativa dei punti già consolidati.

👉 Pertanto, la misura di sicurezza non può essere aggravata né in termini di durata né in termini qualitativi.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 597, comma 3, c.p.p. – Divieto di reformatio in peius.

  • Art. 278, comma 1, c.p.p. – Misure di sicurezza.

  • Giurisprudenza consolidata sulla formazione del giudicato implicito nel processo penale.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Conferma l'ampia tutela dell’imputato contro la reformatio in peius,

  • Delimita i poteri del giudice di rinvio,

  • Garantisce la certezza e stabilità dei diritti processuali già acquisiti.

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