Scioglimento del Cumulo di Pene e Reati Ostativi: Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 30753/2023
Scioglimento del Cumulo di Pene e Reati Ostativi: Sentenza Sezioni Unite Cassazione n. 30753/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 30753/2023 (udienza 15 dicembre 2022, deposito 14 luglio 2023), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono pronunciate su un'importante questione relativa al cumulo materiale di pene concorrenti, con particolare riferimento ai reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. pen..
⚖️ Principio di diritto affermato
Le Sezioni Unite hanno stabilito che:
Ai fini dello scioglimento del cumulo materiale delle pene concorrenti, ai sensi dell'art. 78 c.p.:
La pena relativa a un reato ostativo (ex art. 4-bis ord. pen.) deve essere scontata integralmente,
Non può essere applicata una riduzione proporzionale della pena in funzione del limite massimo dei trent’anni di reclusione.
Solo dopo l'integrale esecuzione della pena relativa ai reati ostativi:
Potrà procedersi allo scioglimento del cumulo,
Rispettando i limiti ordinari previsti dall'art. 78 c.p.
La disciplina dei reati ostativi impone un trattamento penitenziario più severo, non derogabile attraverso meccanismi ordinari di riduzione.
👉 Il principio mira a garantire una effettiva espiazione delle pene per i reati più gravi, in coerenza con la funzione rieducativa e afflittiva prevista dalla legge.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 78 c.p. – Cumulo materiale delle pene e limite massimo di esecuzione.
Art. 4-bis ord. pen. – Reati ostativi e limitazioni all’accesso a benefici penitenziari.
Costituzione italiana, art. 27 – Funzione rieducativa della pena.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Fornisce un'interpretazione vincolante su una tematica di grande rilevanza applicativa,
Rafforza la necessità di un trattamento differenziato per i reati di maggiore allarme sociale,
Delinea chiaramente i limiti alla riduzione del cumulo in presenza di reati ostativi.