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Nulla la Convalida del DASPO senza Riferimento alla Memoria Difensiva: Cassazione n. 35437/2023

Nulla la Convalida del DASPO Senza Riferimento alla Memoria Difensiva del Tifoso: Cassazione n. 35437/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 35437/2023, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha annullato la convalida del DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) emesso dal Questore per un tifoso, evidenziando che la convalida dell'ordinanza deve necessariamente fare riferimento alla memoria difensiva depositata dal destinatario del provvedimento. Se tale riferimento manca, l'ordinanza è considerata nulla per violazione del diritto di difesa.

⚖️ Principio di diritto affermato

In questa sentenza, la Corte ha stabilito che:

  • Violazione del diritto di difesa:

  • La convalida del DASPO senza prendere in considerazione la memoria difensiva del tifoso viola il diritto di difesa, principio fondamentale sancito dall'art. 24 della Costituzione italiana, che garantisce a ogni imputato di poter esporre le proprie ragioni.

  • Obbligo di considerare la memoria difensiva:

  • Quando il tifoso ha depositato una memoria difensiva entro il termine di 48 ore dalla notifica, il Questore deve fare esplicito riferimento a tali deduzioni nella sua ordinanza di convalida del DASPO. L'assenza di tale riferimento invalida la convalida, in quanto impedisce il pieno esercizio del diritto di difesa.

  • Nullità della convalida:

  • L’ordinanza di convalida del DASPO che non tiene conto delle deduzioni difensive è nulla. La mancata considerazione delle argomentazioni difensive rende il provvedimento illegittimo, poiché viola i diritti del destinatario.

👉 In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che la convalida del DASPO emessa senza il necessario riferimento alla memoria difensiva depositata dal tifoso sia nulla, a causa della violazione del diritto di difesa.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 6, L. 401/1989 – Disposizioni in materia di misure di prevenzione delle manifestazioni sportive violente.

  • Art. 24, Costituzione Italiana – Diritto di difesa.

  • Art. 14, Legge n. 241/1990 – Disposizioni generali sull’accesso agli atti amministrativi e il diritto di difesa.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Conferma il rispetto delle garanzie processuali anche nei procedimenti amministrativi, come nel caso del DASPO, dove è fondamentale consentire la piena espressione del diritto di difesa da parte del destinatario.

  • Rafforza il principio costituzionale che ogni persona ha diritto a una difesa effettiva, anche in contesti amministrativi che riguardano le sanzioni sportive.

  • Rappresenta un precedente giuridico importante per chi si trova coinvolto in provvedimenti amministrativi di divieto di accesso agli stadi, tutelando le sue garanzie difensive anche in un contesto non penale.

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