Bancarotta Fraudolenta Distrattiva: Condanna del Concorrente Extraneus, Cassazione Penale n. 17831/2023
Bancarotta Fraudolenta Distrattiva: Condanna del Concorrente Extraneus, Cassazione Penale n. 17831/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 17831/2023 (udienza 17 febbraio 2023, deposito 28 aprile 2023), la Sezione V della Corte di Cassazione penale ha esaminato la responsabilità penale del soggetto extraneus imputato di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, ponendo particolare attenzione alla specificità dell'elemento soggettivo richiesto.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Nel caso di concorso esterno nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva:
L’extraneus (cioè il soggetto estraneo alla qualifica di imprenditore) deve essere consapevole non solo del carattere distrattivo dell’atto, ma anche del pregiudizio arrecato ai creditori.
L'elemento soggettivo richiesto è:
La coscienza e volontà della partecipazione a un’operazione distrattiva che si inserisce nel contesto del dissesto dell'impresa.
Non è sufficiente un generico dolo eventuale, ma occorre un dolo specifico di danno ai creditori.
👉 L’accertamento dell’elemento psicologico deve essere autonomo e non automaticamente derivato dalla condotta dell’imprenditore fallito.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 216 R.D. 267/1942 – Bancarotta fraudolenta.
Art. 110 c.p. – Concorso di persone nel reato.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza la distinzione tra responsabilità dell’imprenditore fallito e quella dell’extraneus concorrente.
Impone un'attenta valutazione dell'elemento soggettivo per fondare la condanna del soggetto esterno all'impresa.
Fornisce importanti criteri di interpretazione per i procedimenti relativi a reati fallimentari complessi.