Archiviazione per Particolare Tenuità del Fatto: Obbligo di Restituzione degli Atti al PM, Corte Costituzionale
Archiviazione per Particolare Tenuità del Fatto: Obbligo di Restituzione degli Atti al PM, Corte Costituzionale Sentenza n. 116/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 116/2023, pubblicata il 13 giugno 2023, la Corte Costituzionale ha chiarito importanti aspetti procedurali riguardanti l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 411, comma 1-bis, c.p.p., precisando i limiti del potere del GIP in presenza di una richiesta difforme del pubblico ministero.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Se il GIP:
Non condivide la richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato presentata dal PM,
Non può autonomamente disporre l’archiviazione per particolare tenuità del fatto,
Neanche se l’indagato non si oppone in sede di udienza camerale.
Il GIP è obbligato a:
Restituire gli atti al PM,
Invitandolo a valutare la possibilità di formulare una nuova richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, secondo le modalità procedurali corrette.
Questa procedura garantisce:
Il contraddittorio tra le parti,
La correttezza formale e sostanziale del procedimento,
La tutela del diritto di difesa dell’indagato e delle parti offese.
👉 Il principio del contraddittorio impone una rigorosa osservanza delle modalità di archiviazione previste dal codice.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 411, comma 1-bis, c.p.p. – Archiviazione per particolare tenuità del fatto.
Art. 409 c.p.p. – Procedimento di archiviazione.
Art. 111 Cost. – Giusto processo.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Tutela il diritto al contraddittorio nell’ambito delle scelte di archiviazione,
Impone una corretta dialettica processuale,
Rafforza le garanzie procedurali per indagati e parti offese.