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Le Sezioni Unite sulla Recidiva Reiterata: Cassazione Penale n. 32318/2023

Le Sezioni Unite sulla Recidiva Reiterata: Cassazione Penale n. 32318/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 32318/2023 (udienza 30 marzo 2023, deposito 25 luglio 2023), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono pronunciate sul riconoscimento della recidiva reiterata, chiarendo i presupposti necessari e le modalità di applicazione in caso di recidiva tra reati precedenti.

⚖️ Principio di diritto affermato

Le Sezioni Unite hanno stabilito che:

  • Recidiva reiterata:

  • Può essere riconosciuta senza una previa dichiarazione di recidiva semplice, qualora l’imputato sia già gravato da più sentenze definitive relative a reati precedenti.

  • Motivazione:

  • La dichiarazione di recidiva reiterata deve essere adeguatamente motivata, con un’espressa indicazione della maggiore pericolosità sociale dell’imputato.

  • L’assenza di una motivazione adeguata pregiudica l’efficacia della dichiarazione.

  • Pericolosità sociale:

  • La recidiva reiterata è collegata a un giudizio di maggiore pericolosità sociale, che deve essere individuata dal giudice attraverso un'attenta valutazione del comportamento dell'imputato.

👉 Il reconoscimento della recidiva reiterata implica una valutazione sostanziale del soggetto, piuttosto che un mero automatismo legato alla quantità di reati precedenti.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 99 c.p. – Recidiva e aggravanti di pena.

  • Art. 68, comma 1, c.p. – Esame della recidiva e dei suoi effetti sul trattamento penale.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite sul riconoscimento e la motivazione della recidiva reiterata.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Chiarisce il processo di applicazione della recidiva reiterata, impedendo l’automatismo e garantendo una valutazione più accurata dei precedenti penali,

  • Sottolinea la necessità di motivazione adeguata da parte del giudice per giustificare l’applicazione della recidiva reiterata,

  • Afferma l’importanza di considerare la pericolosità sociale dell’imputato come criterio per il riconoscimento della recidiva.

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