Le Sezioni Unite sulla Recidiva Reiterata: Cassazione Penale n. 32318/2023
Le Sezioni Unite sulla Recidiva Reiterata: Cassazione Penale n. 32318/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 32318/2023 (udienza 30 marzo 2023, deposito 25 luglio 2023), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale si sono pronunciate sul riconoscimento della recidiva reiterata, chiarendo i presupposti necessari e le modalità di applicazione in caso di recidiva tra reati precedenti.
⚖️ Principio di diritto affermato
Le Sezioni Unite hanno stabilito che:
Recidiva reiterata:
Può essere riconosciuta senza una previa dichiarazione di recidiva semplice, qualora l’imputato sia già gravato da più sentenze definitive relative a reati precedenti.
Motivazione:
La dichiarazione di recidiva reiterata deve essere adeguatamente motivata, con un’espressa indicazione della maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
L’assenza di una motivazione adeguata pregiudica l’efficacia della dichiarazione.
Pericolosità sociale:
La recidiva reiterata è collegata a un giudizio di maggiore pericolosità sociale, che deve essere individuata dal giudice attraverso un'attenta valutazione del comportamento dell'imputato.
👉 Il reconoscimento della recidiva reiterata implica una valutazione sostanziale del soggetto, piuttosto che un mero automatismo legato alla quantità di reati precedenti.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 99 c.p. – Recidiva e aggravanti di pena.
Art. 68, comma 1, c.p. – Esame della recidiva e dei suoi effetti sul trattamento penale.
Giurisprudenza delle Sezioni Unite sul riconoscimento e la motivazione della recidiva reiterata.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Chiarisce il processo di applicazione della recidiva reiterata, impedendo l’automatismo e garantendo una valutazione più accurata dei precedenti penali,
Sottolinea la necessità di motivazione adeguata da parte del giudice per giustificare l’applicazione della recidiva reiterata,
Afferma l’importanza di considerare la pericolosità sociale dell’imputato come criterio per il riconoscimento della recidiva.