La “Fama Criminale” di un’Associazione Mafiosa Armata e l'Applicazione della Circostanza Aggravante - Cassazione Penale
La “Fama Criminale” di un’Associazione Mafiosa Armata e l'Applicazione della Circostanza Aggravante - Cassazione Penale n. 36864/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 36864/2023 (udienza 4 luglio 2023, deposito 6 settembre 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha affrontato la questione dell’applicabilità della circostanza aggravante in un caso di associazione mafiosa armata, chiarendo che la fama criminale dell’associazione non basta di per sé ad applicare l’aggravante. È necessaria una valutazione approfondita della consapevolezza dell’intraneus riguardo alla disponibilità di armi e munizioni.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Consapevolezza della disponibilità di armi:
L’applicazione della circostanza aggravante per l’associazione armata deve essere accompagnata da un’accurata analisi psicologica dell’associato. In particolare, non è sufficiente fare affidamento su presunzioni o massime d’esperienza storiche riguardo alla disponibilità di armi, ma è necessario che l’intraneus sia consapevole dell’uso di armi da parte del clan.
Fama criminale e presunzione:
Non è sufficiente la “fama criminale” dell’associazione mafiosa per applicare l’aggravante. È indispensabile provare concretamente che l’associato fosse consapevole dell’uso di armi nel contesto criminale di cui faceva parte.
👉 In sintesi, la Cassazione ha precisato che la circostanza aggravante per associazione armata non può essere applicata in base alla sola fama criminale. È necessaria una valutazione dell’intento e della consapevolezza del singolo associato riguardo alla disponibilità di armi.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 416-bis c.p. – Associazione di tipo mafioso e aggravanti relative.
Art. 416 c.p. – Associazione a delinquere e aggravamento per l’uso di armi.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ribadisce che l’applicazione della circostanza aggravante richiede una prova concreta e non presuntiva della consapevolezza dell’associato circa l’uso delle armi.
Sottolinea che la “fama criminale” non basta come elemento per applicare l’aggravante, ma va supportata da un’analisi individuale del caso.
La Cassazione ha chiarito che la difesa dei diritti individuali non deve basarsi su generalizzazioni, ma su prove tangibili e specifiche, garantendo così un processo equo.