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Non Punibilità per Chi Porta con Sé un Coltello per Preparare Droga per Uso Personale: Cassazione n. 34895/2023

È Possibile Non Punire Chi Porta con Sé un Coltello per Preparare Droga per Uso Personale? Cassazione n. 34895/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 34895/2023 (udienza 10 agosto 2023, deposito 11 agosto 2023), la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imputato accusato di possesso di un coltello fuori dalla propria abitazione. L’imputato sosteneva di averlo portato con sé per preparare droga per uso personale. La Corte ha escluso la punibilità, considerando le specifiche circostanze del caso, ma ha ribadito la responsabilità penale relativa al possesso ingiustificato di un’arma fuori dal domicilio.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Possesso ingiustificato di arma fuori dalla propria abitazione:

  • È indiscutibile la responsabilità penale per il reato di porto ingiustificato di arma (art. 4, L. 110/1975), che sussiste quando un soggetto porta con sé un’arma senza un motivo giustificato, come nel caso del coltello.

  • Non punibilità per l’uso di coltello in preparazione di droga per uso personale:

  • Nonostante la responsabilità penale per il porto di un coltello, la Corte ha escluso la punibilità in base alle circostanze specifiche dell'episodio. Se il coltello era destinato esclusivamente alla preparazione di droga per uso personale, la non punibilità può essere riconosciuta, specialmente se l’uso non comporta un pericolo per altri.

  • Riconoscimento delle circostanze attenuanti:

  • La Cassazione ha preso in considerazione le circostanze attenuanti legate alla finalità dell’uso del coltello, limitata alla preparazione di droga per uso personale e non per altri fini, come la commissione di reati violenti.

👉 In definitiva, la Cassazione ha stabilito che, pur essendo responsabile per il porto di un’arma senza giustificazione, l'imputato non è punibile se il coltello è stato portato esclusivamente per preparare droga per uso personale.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 4, L. 110/1975 – Detenzione e porto abusivo di armi.

  • Art. 73 D.P.R. 309/1990 – Detenzione e preparazione di sostanze stupefacenti per uso personale.

  • Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Delimita i confini della punibilità per il possesso di armi in caso di uso esclusivo per scopi personali, senza mettere in pericolo altre persone.

  • Sottolinea la differenza tra la preparazione di droga per uso personale e le attività connesse con spaccio o attività criminali più gravi.

  • Fornisce un precedente giuridico utile per le difese future in casi simili, in cui l’uso di armi o coltelli sia strettamente legato a uso personale di sostanze stupefacenti.

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