Acquisto Ripetuto di Cocaina: La Cassazione Rileva la Destinazione allo Spaccio - Sentenza n. 36169/2023
Acquisto Ripetuto di Grossi Quantitativi di Cocaina: La Cassazione Rileva la Destinazione allo Spaccio - Sentenza n. 36169/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 36169/2023, la Corte di Cassazione, Sezione III Penale, ha analizzato un caso di acquisto ripetuto di grossi quantitativi di cocaina, confermando che tale condotta giustifica la presunzione di destinazione allo spaccio. La Corte ha respinto la difesa che invocava il consumo di gruppo come giustificazione, sostenendo che la modalità e la frequenza degli acquisti non potessero essere riconducibili a un uso personale.
⚖️ Principio di diritto affermato
In questa sentenza, la Corte ha stabilito che:
Acquisti ripetuti e quantità ingenti di cocaina:
Gli acquisti ripetuti in un arco di tempo di venti mesi di grossi quantitativi di cocaina sono sufficiente indice di una destinazione alla cessione o allo spaccio. La Corte ha ritenuto che non fosse verosimile che l’imputato acquistasse una quantità così rilevante di stupefacente per uso personale.
Respingimento dell’ipotesi difensiva:
La difesa dell’imputato aveva sostenuto che la cocaina fosse stata acquistata per il consumo di gruppo. Tuttavia, la Corte ha respinto tale ipotesi, ritenendo che non fosse compatibile con i quantitativi acquistati e le modalità di pagamento degli stessi, che venivano effettuati successivamente alla consegna della sostanza, segno di una gestione organizzata del traffico.
Pagamento post-ritiro e logica presunzione di spaccio:
È stato considerato determinante il fatto che il pagamento per la cocaina venisse effettuato successivamente al ritiro della sostanza, un’indicazione che supporta la tesi secondo cui l’imputato stesse operando in modo da gestire il flusso di stupefacente per scopi illeciti, e non per semplice consumo personale.
👉 In sintesi, la Corte di Cassazione ha confermato che gli acquisti ripetuti di grandi quantità di cocaina, unitamente alla modalità di pagamento, sono elementi che presumono la destinazione allo spaccio, respingendo la difesa che giustificava tali acquisti come parte di un consumo collettivo.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 73 d.P.R. 309/1990 – Detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.
Art. 80 c.p. – Reati relativi al traffico di stupefacenti e la prova di destinazione.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Riafferma il principio che la quantità e la frequenza degli acquisti di sostanze stupefacenti siano elementi rilevanti per determinare la destinazione dello stupefacente allo spaccio, soprattutto quando i quantitativi acquistati superano quelli che potrebbero essere giustificati per un uso personale.
Esamina le modalità di pagamento come elementi di prova della gestione organizzata del traffico di stupefacenti, confermando la rilevanza della tempistica del pagamento per la valutazione della condotta criminosa.