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Avviso Orale “Mero” e Conseguenze sulla Patente di Guida: Cassazione n. 35652/2023

Avviso Orale “Mero” e Conseguenze sulla Patente di Guida: Cassazione n. 35652/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 35652/2023, la Corte di Cassazione, Sezione I Penale, ha trattato un aspetto rilevante delle misure di prevenzione: cosa succede quando un soggetto sottoposto a avviso orale da parte del Questore guida senza patente? La Corte ha stabilito che l’avviso orale "mero", privo di ulteriori prescrizioni o divieti, non integra la contravvenzione di guida senza patente.

⚖️ Principio di diritto affermato

In questa sentenza, la Corte ha stabilito che:

  • Avviso orale “mero” non comporta contravvenzione di guida senza patente:

  • La Corte ha sottolineato che il mero avviso orale da parte del Questore, in assenza di altre prescrizioni o divieti, non comporta automaticamente la contravvenzione di guida senza patente. In altre parole, se l’avviso orale non è accompagnato da una specifica sospensione della patente o da un divieto esplicito di guida, il fatto di guidare senza patente non integra il reato di guida senza patente.

  • Importanza della presenza di prescrizioni aggiuntive:

  • Affinché un soggetto sottoposto a avviso orale possa essere perseguito per guida senza patente, è necessario che sia espressamente prescritto il divieto di guida. L'assenza di divieti o prescrizioni specifiche nella misura di prevenzione rende non perseguibile la condotta di guida senza patente.

  • Applicazione delle misure di prevenzione:

  • La Corte di Cassazione ha precisato che, qualora l'avviso orale sia privo di prescrizioni specifiche, non si può applicare la sanzione prevista per la guida senza patente, in quanto tale sanzione presuppone un divieto espressamente indicato nella misura di prevenzione.

👉 In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'avviso orale "mero" senza alcuna specifica prescrizione o divieto di guida non comporta la contravvenzione di guida senza patente, poiché mancano i presupposti di legge per configurare tale reato.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 2, legge 1991 n. 142 – Misure di prevenzione personali: avviso orale.

  • Art. 116, codice della strada – Guida senza patente.

  • Art. 193, codice della strada – Sospensione della patente e misure accessorie.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Rafforza il concetto che il mero avviso orale non costituisce di per sé una sanzione o un divieto che impedisca di guidare, se non accompagnato da ulteriori misure specifiche.

  • Precisa la distinzione tra misure di prevenzione (come l’avviso orale) e sanzioni penali o amministrative che, invece, potrebbero integrare il reato di guida senza patente.

  • Definisce le modalità attraverso le quali le misure di prevenzione devono essere specificamente configurate per evitare la commissione di illeciti connessi alla guida.

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