Misure di prevenzione reale ed estinzione del credito
La pronuncia in commento ha stabilito che in tema di misure di prevenzione reale, nel giudizio di verifica dei crediti ex art. 59 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a fronte della rilevata prescrizione presuntiva del credito di cui sia stata richiesta l’ammissione, non sussiste la possibilità di deferire il giuramento decisorio al debitore/proposto, all’amministratore giudiziario o al rappresentante dell’Agenzia nazionale, posto che gli stessi, non assumendo il ruolo di parte necessaria del processo, risultano privi del potere di eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa creditoria.
Cass. pen., sez. II, ud. 13 settembre 2023 (dep. 15 novembre 2023), n. 46099