Compenso dell’Amministratore e Bancarotta: La Cassazione su Diritti e Contestazioni - Sentenza n. 36416/2023
Il Diritto al Compenso dell’Amministratore di una Società di Capitali in Caso di Bancarotta - Sentenza n. 36416/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 36416/2023, la Corte di Cassazione, Sezione V Penale, si è espressa sul diritto dell'amministratore di una società di capitali a vedersi corrispondere il proprio compenso in caso di bancarotta. La Corte ha stabilito che il giudice di rinvio dovrà verificare la congruità del compenso prelevato e se esistano giustificazioni per eventuali contestazioni riguardo al compenso percepito, in relazione all'attività svolta nell'interesse della società.
⚖️ Principio di diritto affermato
In questa sentenza, la Corte ha stabilito che:
Diritti dell’amministratore in caso di bancarotta:
La Corte ha sottolineato che, in caso di bancarotta, l'amministratore di una società di capitali ha diritto al compenso per l'attività svolta, salvo che non sussistano contestazioni legittime sulla congruità di tale compenso rispetto all'effettiva attività prestata nell’interesse della società. Il giudice dovrà quindi verificare se l’amministratore abbia effettivamente svolto attività che giustifichi il compenso ricevuto.
Verifica della congruità del compenso:
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del rinvio dovrà esaminare la congruità del compenso prelevato dall’amministratore, considerando l’attività svolta e verificando se essa è stata adeguatamente remunerata in proporzione all’impegno profuso.
Possibilità di contestazione:
Il giudice dovrà anche stabilire se ci siano ragioni valide per contestare il diritto dell’amministratore a ricevere il compenso, in particolare se l'attività svolta non giustifica l'importo percepito, o se la bancarotta sia stata causata da una gestione negligente o fraudolenta.
👉 In sintesi, la Corte di Cassazione ha stabilito che, anche in caso di bancarotta, l’amministratore ha diritto al compenso, ma solo a condizione che tale compenso sia congruo rispetto all’attività effettivamente svolta, e che non vi siano motivi validi per la contestazione.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 2239 c.c. – Compenso dell’amministratore.
Art. 2236 c.c. – Responsabilità dell'amministratore per danni alla società.
Art. 2632 c.c. – Bancarotta fraudolenta e amministrazione societaria.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Riafferma il diritto dell’amministratore al compenso in caso di bancarotta, purché tale compenso sia congruo e giustificato dall’effettivo lavoro svolto per la società.
Enfatizza la necessità di verifica da parte del giudice sulla congruità del compenso e sull’esistenza di eventuali contestazioni riguardanti l’attività dell’amministratore.
Sottolinea la separazione tra responsabilità penale e diritto al compenso, stabilendo che non è sufficiente la sola bancarotta per negare il diritto all'onorario dell’amministratore, ma devono essere valutati gli aspetti concreti dell’attività svolta.