Scambio Elettorale Politico-Mafioso: Non Serve la Qualifica di Candidato – Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2025
Scambio Elettorale Politico-Mafioso: Non Serve la Qualifica di Candidato – Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2025
Argomento:➡️ Delitti contro l'ordine pubblico | Scambio elettorale politico-mafioso
Introduzione:
Con la sentenza n. 14344 depositata l'11 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i requisiti richiesti per la configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen., escludendo la necessità che il soggetto coinvolto sia effettivamente candidato alle elezioni.
⚖️ Principi di diritto affermati
La Corte ha stabilito che:
📄 Non è richiesta la qualifica effettiva di candidato:
Ai fini dell’integrazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, non è necessario che il soggetto agente rivesta formalmente la qualità di candidato.
È sufficiente che vi sia un accordo finalizzato al procacciamento di voti in vista di una competizione elettorale determinata e prossima, indipendentemente dalla effettiva convocazione dei comizi o dall’investitura ufficiale del candidato.
📄 Tempistica dell’accordo: Il patto illecito può perfezionarsi anche prima della formale indizione delle elezioni, purché riferito a una futura consultazione elettorale già prevista o programmata.
👉 In sostanza, ciò che rileva è la finalizzazione dell’accordo al controllo del voto per una specifica competizione, non la formale qualifica di candidato.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 416-ter cod. pen. – Scambio elettorale politico-mafioso.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Amplia l’ambito di applicazione dell’art. 416-ter c.p.
Rende più efficace la repressione dei fenomeni di inquinamento mafioso delle competizioni elettorali.
Conferma l’orientamento teso a privilegiare la sostanza degli accordi illeciti rispetto alla loro formalizzazione.