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Scambio Elettorale Politico-Mafioso: Non Serve la Qualifica di Candidato – Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2025

Scambio Elettorale Politico-Mafioso: Non Serve la Qualifica di Candidato – Cassazione Penale, Sentenza n. 14344/2025


Argomento:➡️ Delitti contro l'ordine pubblico | Scambio elettorale politico-mafioso

Introduzione:

Con la sentenza n. 14344 depositata l'11 aprile 2025, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato i requisiti richiesti per la configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso ai sensi dell’art. 416-ter cod. pen., escludendo la necessità che il soggetto coinvolto sia effettivamente candidato alle elezioni.

⚖️ Principi di diritto affermati

La Corte ha stabilito che:

📄 Non è richiesta la qualifica effettiva di candidato:

  • Ai fini dell’integrazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso, non è necessario che il soggetto agente rivesta formalmente la qualità di candidato.

  • È sufficiente che vi sia un accordo finalizzato al procacciamento di voti in vista di una competizione elettorale determinata e prossima, indipendentemente dalla effettiva convocazione dei comizi o dall’investitura ufficiale del candidato.

📄 Tempistica dell’accordo: Il patto illecito può perfezionarsi anche prima della formale indizione delle elezioni, purché riferito a una futura consultazione elettorale già prevista o programmata.

👉 In sostanza, ciò che rileva è la finalizzazione dell’accordo al controllo del voto per una specifica competizione, non la formale qualifica di candidato.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 416-ter cod. pen. – Scambio elettorale politico-mafioso.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Amplia l’ambito di applicazione dell’art. 416-ter c.p.

  • Rende più efficace la repressione dei fenomeni di inquinamento mafioso delle competizioni elettorali.

  • Conferma l’orientamento teso a privilegiare la sostanza degli accordi illeciti rispetto alla loro formalizzazione.

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