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Mail a Raffica per Disturbo Notturno: Condanna per Molestie, Cassazione Penale n. 34171/2023

Mail a Raffica per Disturbo Notturno: Condanna per Molestie, Cassazione Penale n. 34171/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 34171/2023 (udienza 28 aprile 2023, deposito 3 agosto 2023), la Corte di Cassazione penale ha confermato la condanna per molestie a carico di un cittadino che, per una lunga serie di disturbi notturni, ha inviato centinaia di email a un agente di polizia municipale, accusando quest’ultimo di inerzia rispetto alle sue segnalazioni. Il cittadino ha chiesto, attraverso la posta elettronica, l'intervento per il rumore notturno e, quando il poliziotto non ha agito, ha continuato a inviare messaggi, giustificando le sue azioni come un tentativo di difendere i propri diritti.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Comportamento molesto tramite email:

  • L'invio di centinaia di email, accusando l'agente di polizia municipale di inerzia professionale e chiedendo un intervento che non è stato tempestivo o adeguato, configura il reato di molestie, previsto dall'art. 660 c.p.

  • Malafede e disturbo:

  • Sebbene il cittadino lamentasse i disturbi notturni, la mancanza di risposte rapide da parte della polizia non giustifica un comportamento molesto nei confronti di un singolo agente. L'intensità e la reiterazione delle richieste hanno superato la soglia del semplice reclamo, trasformandosi in una condotta penalmente rilevante.

  • Molestie psicologiche e comportamentali:

  • La Corte ha ritenuto che la condotta del cittadino fosse intrinsecamente molesta, non solo dal punto di vista pratico (invio di e-mail incessante), ma anche dal punto di vista psicologico, provocando stress e disturbo all'agente di polizia.

👉 In sostanza, l'intensità e la frequenza del comportamento, unita alla mancanza di una giustificazione plausibile, ha determinato l'illegittimità delle azioni dell'imputato, condannato per molestie.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 660 c.p. – Molestie o disturbo alle persone.

  • Art. 4 d.lgs. 82/2005 – Normativa su comunicazioni elettroniche e responsabilità per l'invio di messaggi indesiderati.

  • Art. 612-bis c.p. – Stalking: applicazione alle molestie persistenti e alla reiterazione di comportamenti di disturbo.MOL

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