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Limiti all'Impugnazione della Confisca da Parte del Terzo: Cassazione Penale n. 21661/2023

Limiti all'Impugnazione della Confisca da Parte del Terzo: Cassazione Penale n. 21661/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 21661/2023 (udienza 24 febbraio 2023, deposito 19 maggio 2023), la Sezione V della Corte di Cassazione penale ha precisato i limiti all’impugnabilità della confisca da parte di soggetti terzi, delineando i presupposti per una legittima azione restitutoria.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • Il terzo intestatario dei beni sottoposti a confisca può impugnare il provvedimento soltanto per far valere un diritto proprio,

  • È inammissibile il ricorso presentato da un terzo finalizzato non alla restituzione a sé medesimo, ma alla restituzione ad altri soggetti (es. congiunti o familiari).

  • L'interesse ad agire deve essere:

  • Personale,

  • Attuale,

  • Concreto,

  • Direttamente riferibile al diritto patrimoniale del ricorrente.

👉 L’azione deve tendere a tutelare un diritto proprio e non quello altrui.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 676 c.p.p. – Restituzione delle cose sequestrate o confiscate.

  • Art. 428 c.p.p. – Impugnazioni del terzo estraneo.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Ribadisce la centralità del principio di legittimazione personale nell’impugnazione dei provvedimenti di confisca,

  • Evita strumentalizzazioni processuali da parte di terzi non titolari di un diritto immediatamente leso,

  • Fornisce un importante orientamento per la gestione dei contenziosi patrimoniali derivanti da misure ablative.

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