Misure Cautelari per Bancarotta Prima della Dichiarazione di Fallimento, Cassazione Penale n. 23037/2023
Misure Cautelari per Bancarotta Prima della Dichiarazione di Fallimento, Cassazione Penale n. 23037/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 23037/2023 (udienza 8 marzo 2023, deposito 25 maggio 2023), la Sezione V della Corte di Cassazione penale ha affrontato un tema rilevante nell'ambito dei reati fallimentari, stabilendo la legittimità dell'applicazione di misure cautelari personali anche prima della dichiarazione di fallimento.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
È ammissibile l’applicazione di misure cautelari personali per il reato di bancarotta:
Anche in assenza della formale dichiarazione di fallimento,
Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 238, comma 2, legge fallimentare.
L'esercizio anticipato dell'azione penale è consentito:
Quando vi siano elementi concreti e gravi che dimostrino lo stato di insolvenza della società,
E vi sia il fondato pericolo di reiterazione del reato o di aggravamento delle conseguenze dannose.
👉 Il procedimento penale può, dunque, essere avviato e le misure cautelari adottate prima della definizione della procedura fallimentare.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 238, comma 2, R.D. 267/1942 – Esercizio anticipato dell’azione penale nei reati fallimentari.
Art. 273 c.p.p. – Condizioni per l'applicazione delle misure cautelari personali.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Chiarisce le condizioni che legittimano l'intervento penale in materia fallimentare prima della dichiarazione di fallimento,
Rafforza il principio di effettività della tutela penale nei confronti della gestione dissennata o fraudolenta delle imprese,
Fornisce un orientamento operativo importante per la prassi investigativa e la tutela preventiva del patrimonio societario.