Epidemia Colposa: Integrabilità Anche con Condotta Omissiva – Cassazione Penale, Decisione R.G. n. 18439/2024
Epidemia Colposa: Integrabilità Anche con Condotta Omissiva – Cassazione Penale, Decisione R.G. n. 18439/2024
Argomento:➡️ Delitti contro la pubblica incolumità | Epidemia colposa e responsabilità omissiva
Introduzione:
Con la decisione pronunciata il 10 aprile 2025, la Corte di Cassazione, su ricorso R.G. n. 18439/2024, ha chiarito che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva, affermando un principio di rilevante portata sistematica in materia di reati contro la pubblica incolumità.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
📄 Rilevanza della condotta omissiva:
L’epidemia colposa, disciplinata dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere realizzata non solo attraverso azioni commissive, ma anche mediante omissioni.
In applicazione del principio generale di cui all’art. 40 cod. pen., l’omissione rileva penalmente quando il soggetto aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento.
📄 Fondamento della decisione: L’omissione può essere fonte di responsabilità penale se colui che omette l’azione era titolare di una posizione di garanzia, cioè obbligato, per legge o per contratto, ad impedire il propagarsi dell’epidemia.
👉 In sostanza, la Cassazione estende la configurabilità dell’epidemia colposa anche a chi, pur potendo e dovendo intervenire per impedire il contagio, si astenga colpevolmente dall'agire.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 438 cod. pen. – Delitto di epidemia dolosa.
Art. 452 cod. pen. – Delitto di epidemia colposa.
Art. 40 cod. pen. – Rapporto di causalità e responsabilità omissiva.
📚 Rilevanza della pronuncia
La decisione:
Rafforza il principio di responsabilità omissiva per i reati contro la pubblica incolumità.
Ha importanti ricadute nei settori della sanità pubblica, della gestione delle emergenze e della sicurezza collettiva.
Specifica le condizioni per la configurabilità della responsabilità in caso di condotte omissive.