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Epidemia Colposa: Integrabilità Anche con Condotta Omissiva – Cassazione Penale, Decisione R.G. n. 18439/2024

Epidemia Colposa: Integrabilità Anche con Condotta Omissiva – Cassazione Penale, Decisione R.G. n. 18439/2024


Argomento:➡️ Delitti contro la pubblica incolumità | Epidemia colposa e responsabilità omissiva

Introduzione:

Con la decisione pronunciata il 10 aprile 2025, la Corte di Cassazione, su ricorso R.G. n. 18439/2024, ha chiarito che il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva, affermando un principio di rilevante portata sistematica in materia di reati contro la pubblica incolumità.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

📄 Rilevanza della condotta omissiva:

  • L’epidemia colposa, disciplinata dagli artt. 438 e 452 cod. pen., può essere realizzata non solo attraverso azioni commissive, ma anche mediante omissioni.

  • In applicazione del principio generale di cui all’art. 40 cod. pen., l’omissione rileva penalmente quando il soggetto aveva l’obbligo giuridico di impedire l’evento.

📄 Fondamento della decisione: L’omissione può essere fonte di responsabilità penale se colui che omette l’azione era titolare di una posizione di garanzia, cioè obbligato, per legge o per contratto, ad impedire il propagarsi dell’epidemia.

👉 In sostanza, la Cassazione estende la configurabilità dell’epidemia colposa anche a chi, pur potendo e dovendo intervenire per impedire il contagio, si astenga colpevolmente dall'agire.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 438 cod. pen. – Delitto di epidemia dolosa.

  • Art. 452 cod. pen. – Delitto di epidemia colposa.

  • Art. 40 cod. pen. – Rapporto di causalità e responsabilità omissiva.

📚 Rilevanza della pronuncia

La decisione:

  • Rafforza il principio di responsabilità omissiva per i reati contro la pubblica incolumità.

  • Ha importanti ricadute nei settori della sanità pubblica, della gestione delle emergenze e della sicurezza collettiva.

  • Specifica le condizioni per la configurabilità della responsabilità in caso di condotte omissive.

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