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Detenzione Domiciliare e Reazione all'Autorità: Imputato Salvo Dopo Lieve Violazione, Cassazione Penale n. 28223/2023

Detenzione Domiciliare e Reazione all'Autorità: Imputato Salvo Dopo Lieve Violazione, Cassazione Penale n. 28223/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 28223/2023 (udienza 16 marzo 2023, deposito 28 giugno 2023), la Sezione VI della Corte di Cassazione penale ha esaminato la posizione di un imputato sottoposto a detenzione domiciliare, che, durante un controllo dei Carabinieri, ha tenuto un comportamento sopra le righe, pur non integrando una violazione rilevante della misura.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha osservato che:

  • Condotte episodiche e di scarsa gravità:

  • La temporanea uscita dall'abitazione in pigiama e ciabatte,

  • E l'inseguimento dei Carabinieri accompagnato da invettive verbali,

  • Non integrano automaticamente una violazione tale da giustificare la revoca della misura o la formulazione di nuove accuse.

  • Rileva la proporzione tra:

  • Il comportamento tenuto,

  • E la funzione di controllo assegnata alla misura della detenzione domiciliare.

  • La mancata immediata apertura della porta:

  • Non può essere considerata un'ostruzione significativa,

  • In mancanza di elementi di dolo o di tentativi di fuga.

👉 L'episodio deve essere valutato alla luce del principio di proporzionalità e delle condizioni oggettive.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 284 c.p.p. – Detenzione domiciliare.

  • Art. 47, ord. pen. – Regime di esecuzione della pena domiciliare.

  • Art. 672 c.p.p. – Revoca o modifica delle misure alternative.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Sottolinea l'importanza di una valutazione contestuale e proporzionata dei comportamenti durante il controllo domiciliare,

  • Evita un'applicazione formalistico-punitiva delle misure,

  • Tutela i diritti dell'imputato mantenendo il rispetto della funzione rieducativa della pena.

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