Detenzione Domiciliare e Reazione all'Autorità: Imputato Salvo Dopo Lieve Violazione, Cassazione Penale n. 28223/2023
Detenzione Domiciliare e Reazione all'Autorità: Imputato Salvo Dopo Lieve Violazione, Cassazione Penale n. 28223/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 28223/2023 (udienza 16 marzo 2023, deposito 28 giugno 2023), la Sezione VI della Corte di Cassazione penale ha esaminato la posizione di un imputato sottoposto a detenzione domiciliare, che, durante un controllo dei Carabinieri, ha tenuto un comportamento sopra le righe, pur non integrando una violazione rilevante della misura.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha osservato che:
Condotte episodiche e di scarsa gravità:
La temporanea uscita dall'abitazione in pigiama e ciabatte,
E l'inseguimento dei Carabinieri accompagnato da invettive verbali,
Non integrano automaticamente una violazione tale da giustificare la revoca della misura o la formulazione di nuove accuse.
Rileva la proporzione tra:
Il comportamento tenuto,
E la funzione di controllo assegnata alla misura della detenzione domiciliare.
La mancata immediata apertura della porta:
Non può essere considerata un'ostruzione significativa,
In mancanza di elementi di dolo o di tentativi di fuga.
👉 L'episodio deve essere valutato alla luce del principio di proporzionalità e delle condizioni oggettive.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 284 c.p.p. – Detenzione domiciliare.
Art. 47, ord. pen. – Regime di esecuzione della pena domiciliare.
Art. 672 c.p.p. – Revoca o modifica delle misure alternative.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Sottolinea l'importanza di una valutazione contestuale e proporzionata dei comportamenti durante il controllo domiciliare,
Evita un'applicazione formalistico-punitiva delle misure,
Tutela i diritti dell'imputato mantenendo il rispetto della funzione rieducativa della pena.