Cambio di Residenza e Rottamazione della Pistola: Nessun Obbligo di Denuncia Se L'Arma Non È Trasferita, Cassazione
Cambio di Residenza e Rottamazione della Pistola: Nessun Obbligo di Denuncia Se L'Arma Non È Trasferita, Cassazione n. 34563/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 34563/2023 (udienza 4 maggio 2023, deposito 8 agosto 2023), la Corte di Cassazione penale ha precisato che, in caso di cambio di residenza, non è necessario procedere con la denuncia del possesso di un’arma se questa viene rottamata e non trasferita nella nuova località. L’obbligo di denuncia scatta solo se l'arma viene effettivamente trasferita nella nuova abitazione.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
Obbligo di denuncia solo in caso di trasferimento dell'arma:
L'omessa denuncia di possesso di un'arma è un reato che può essere commesso solo se l'arma è stata trasferita nella nuova residenza. Se, invece, l’arma viene rottamata, non sussiste alcun obbligo di denuncia del possesso presso le nuove autorità locali.
Rottamazione dell'arma come alternativa al trasferimento:
La rottamazione dell'arma rende inutile la denuncia presso la nuova residenza, poiché non c'è trasferimento fisico dell'arma che possa dar luogo all'obbligo di denuncia previsto dall'art. 38 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Necessità di inadempimento per sanzionare:
Il reato di omessa denuncia si configura solo quando l'arma viene effettivamente trasferita nella nuova località senza essere denunciata, non quando l'arma viene rottamata e quindi non è più detenuta.
👉 La Cassazione ha quindi ribadito che la rottamazione dell’arma è sufficiente a evitare l’obbligo di denuncia, purché l'arma non sia stata trasferita alla nuova residenza.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – Obbligo di denuncia del possesso di armi.
Art. 697 c.p. – Omessa denuncia di detenzione di armi.
Art. 109 TULPS – Obbligo di denuncia di possesso e trasferimento di armi.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Chiarisce il concetto di "trasferimento" di un'arma, precisando che solo quando l'arma è effettivamente trasferita nella nuova residenza scatta l'obbligo di denuncia.
Conferma la rilevanza della rottamazione dell'arma, stabilendo che non c'è obbligo di denuncia se l'arma non è più nelle condizioni di essere trasferita.
Fornisce un importante precedente giuridico per la gestione delle denunce di possesso di armi in caso di cambio di residenza, e in particolare quando l'arma non viene trasferita ma rottamata.