Recidiva Specifica e Abolitio Criminis: Irrilevanza del Reato Depenalizzato, Cassazione Penale n. 28203/2023
Recidiva Specifica e Abolitio Criminis: Irrilevanza del Reato Depenalizzato, Cassazione Penale n. 28203/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 28203/2023 (udienza 30 marzo 2023, deposito 28 giugno 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha affrontato due temi di rilievo nel diritto penale sostanziale: da un lato la configurabilità del favoreggiamento dell'immigrazione clandestina anche attraverso pratiche fittizie di assunzione, dall’altro la non sussistenza della recidiva specifica qualora il reato precedente sia venuto meno per effetto di abolitio criminis.
⚖️ Principi di diritto affermati
La Corte ha stabilito che:
Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina:
Integra il reato ex art. 12 d.lgs. 286/1998 il soggetto che avvia pratiche fittizie di assunzione di stranieri,
È irrilevante che lo straniero sia già presente nel territorio nazionale o debba ancora farvi ingresso.
Recidiva specifica:
Non sussiste se il precedente penale è stato depennato dall'ordinamento tramite una abolitio criminis,
Il reato depenalizzato perde rilevanza anche sotto il profilo della valutazione della recidiva.
👉 La recidiva specifica richiede l'attualità del titolo di reato pregresso: se il reato è stato eliminato per abrogazione o depenalizzazione, non può essere più considerato.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 12 d.lgs. 286/1998 – Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Art. 99 c.p. – Recidiva.
Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali nel tempo (abolitio criminis).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Chiarisce l'estensione del concetto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
Ribadisce l'effetto integrale dell'abolitio criminis,
Definisce i limiti applicativi della recidiva specifica in caso di mutamento legislativo.