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Confisca del Conto Corrente Intestato a Terzi: Requisiti e Limiti, Cassazione Penale n. 19081/2023

Confisca del Conto Corrente Intestato a Terzi: Requisiti e Limiti, Cassazione Penale n. 19081/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 19081/2023 (udienza 30 novembre 2022, deposito 5 maggio 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha precisato i criteri che regolano la possibilità di confiscare somme di denaro depositate su conti correnti intestati a soggetti terzi, qualora riferibili all'imputato.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha stabilito che:

  • La semplice intestazione formale del conto a un terzo soggetto (nella specie, il figlio dell'indagato) non preclude la confisca, purché sia provato che:

  • Il denaro è nella disponibilità effettiva dell'imputato.

  • La delega ad operare sul conto rilasciata dall'intestatario non è sufficiente da sola a dimostrare la disponibilità materiale:

  • Occorrono ulteriori elementi di fatto che attestino un utilizzo pieno e libero da parte dell’indagato.

  • È necessaria una valutazione concreta del rapporto tra intestatario e imputato, volta ad escludere operazioni fittizie o simulazioni volte a eludere la confisca.

👉 La disponibilità deve essere effettiva e non meramente teorica o potenziale.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 240 c.p. – Confisca.

  • Art. 322-ter c.p. – Confisca nei reati contro la pubblica amministrazione.

  • Art. 648-quater c.p. – Confisca nei reati di riciclaggio e impiego di denaro.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Rafforza i criteri probatori richiesti per la confisca di somme intestate a terzi,

  • Sottolinea la necessità di accertamenti specifici sulla disponibilità effettiva dei beni,

  • Evita interpretazioni eccessivamente estensive che possano ledere i diritti dei terzi estranei al reato.

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