Confisca del Conto Corrente Intestato a Terzi: Requisiti e Limiti, Cassazione Penale n. 19081/2023
Confisca del Conto Corrente Intestato a Terzi: Requisiti e Limiti, Cassazione Penale n. 19081/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 19081/2023 (udienza 30 novembre 2022, deposito 5 maggio 2023), la Sezione I della Corte di Cassazione penale ha precisato i criteri che regolano la possibilità di confiscare somme di denaro depositate su conti correnti intestati a soggetti terzi, qualora riferibili all'imputato.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
La semplice intestazione formale del conto a un terzo soggetto (nella specie, il figlio dell'indagato) non preclude la confisca, purché sia provato che:
Il denaro è nella disponibilità effettiva dell'imputato.
La delega ad operare sul conto rilasciata dall'intestatario non è sufficiente da sola a dimostrare la disponibilità materiale:
Occorrono ulteriori elementi di fatto che attestino un utilizzo pieno e libero da parte dell’indagato.
È necessaria una valutazione concreta del rapporto tra intestatario e imputato, volta ad escludere operazioni fittizie o simulazioni volte a eludere la confisca.
👉 La disponibilità deve essere effettiva e non meramente teorica o potenziale.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 240 c.p. – Confisca.
Art. 322-ter c.p. – Confisca nei reati contro la pubblica amministrazione.
Art. 648-quater c.p. – Confisca nei reati di riciclaggio e impiego di denaro.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza i criteri probatori richiesti per la confisca di somme intestate a terzi,
Sottolinea la necessità di accertamenti specifici sulla disponibilità effettiva dei beni,
Evita interpretazioni eccessivamente estensive che possano ledere i diritti dei terzi estranei al reato.