Messa alla Prova e Soglia di Pena: La Corte Costituzionale Esclude l’Illegittimità, Sentenza n. 146/2023
Messa alla Prova e Soglia di Pena: La Corte Costituzionale Esclude l’Illegittimità, Sentenza n. 146/2023
Introduzione:
Con la sentenza n. 146/2023 (depositata il 17 luglio 2023), la Corte Costituzionale si è espressa sulla presunta incostituzionalità della disciplina che regola l’accesso alla messa alla prova basandosi esclusivamente sulla pena edittale massima prevista e senza considerare la presenza di circostanze attenuanti.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha affermato che:
La scelta legislativa di consentire l’accesso alla messa alla prova solo per reati puniti con pena detentiva massima non superiore a quattro anni:
È rimessa alla discrezionalità del legislatore,
Non è irragionevole,
Rappresenta un criterio oggettivo che garantisce certezza e prevedibilità del beneficio.
L'irrilevanza delle attenuanti nel calcolo della pena massima:
Non comporta violazione del principio di uguaglianza,
Non integra alcuna forma di ingiustificata disparità di trattamento.
👉 La soglia edittale prevista costituisce un criterio tecnico-legislativo legittimo, idoneo a selezionare i reati per i quali è ammissibile il beneficio, in coerenza con finalità deflattive e rieducative.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova.
Costituzione italiana, art. 3 – Principio di uguaglianza.
Costituzione italiana, art. 27 – Funzione rieducativa della pena.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Consolida il quadro normativo vigente sulla messa alla prova,
Esclude la necessità di riconsiderare circostanze attenuanti ai fini dell'ammissione,
Rafforza l’idea di una selezione basata su parametri oggettivi.