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Messa alla Prova e Soglia di Pena: La Corte Costituzionale Esclude l’Illegittimità, Sentenza n. 146/2023

Messa alla Prova e Soglia di Pena: La Corte Costituzionale Esclude l’Illegittimità, Sentenza n. 146/2023

Introduzione:

Con la sentenza n. 146/2023 (depositata il 17 luglio 2023), la Corte Costituzionale si è espressa sulla presunta incostituzionalità della disciplina che regola l’accesso alla messa alla prova basandosi esclusivamente sulla pena edittale massima prevista e senza considerare la presenza di circostanze attenuanti.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha affermato che:

  • La scelta legislativa di consentire l’accesso alla messa alla prova solo per reati puniti con pena detentiva massima non superiore a quattro anni:

  • È rimessa alla discrezionalità del legislatore,

  • Non è irragionevole,

  • Rappresenta un criterio oggettivo che garantisce certezza e prevedibilità del beneficio.

  • L'irrilevanza delle attenuanti nel calcolo della pena massima:

  • Non comporta violazione del principio di uguaglianza,

  • Non integra alcuna forma di ingiustificata disparità di trattamento.

👉 La soglia edittale prevista costituisce un criterio tecnico-legislativo legittimo, idoneo a selezionare i reati per i quali è ammissibile il beneficio, in coerenza con finalità deflattive e rieducative.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 168-bis c.p. – Sospensione del procedimento con messa alla prova.

  • Costituzione italiana, art. 3 – Principio di uguaglianza.

  • Costituzione italiana, art. 27 – Funzione rieducativa della pena.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Consolida il quadro normativo vigente sulla messa alla prova,

  • Esclude la necessità di riconsiderare circostanze attenuanti ai fini dell'ammissione,

  • Rafforza l’idea di una selezione basata su parametri oggettivi.

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