Opposizione alla Convalida del TSO: Niente Interesse ad Agire per le Associazioni
Opposizione alla Convalida del TSO: Niente Interesse ad Agire per le Associazioni
Introduzione:
Con l’ordinanza n. 4000 del 13 febbraio 2024, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha chiarito che le associazioni non sono legittimate a proporre opposizione contro la convalida di un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO). L’art. 35, comma 8, della legge n. 833/1978 riconosce infatti la possibilità di proporre opposizione solo a chi abbia un concreto, attuale e personale interesse, strettamente connesso al paziente, non estendendo tale possibilità ai soggetti collettivi come le associazioni.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Interesse concreto e personale richiesto per l’opposizione: La legittimazione ad agire contro il provvedimento di convalida di un TSO compete esclusivamente a chi è sottoposto al trattamento o a chi, per un rapporto stretto e personale con il paziente, può far valere l’interesse di quest’ultimo alla verifica della corretta applicazione della misura.
Esclusione delle associazioni: Le associazioni, pur eventualmente interessate alla tutela dei diritti delle persone sottoposte a TSO, non instaurano un rapporto diretto e personale con il singolo paziente idoneo a legittimarle all’opposizione. Il loro interesse è qualificabile come generale o diffuso, e quindi inidoneo a fondare la legittimazione ad agire.
👉 In sintesi, la Cassazione ha stabilito che le associazioni non possono proporre opposizione alla convalida del TSO in quanto prive di un interesse concreto, attuale e personale collegato direttamente al paziente.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 35, comma 8, legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Norme sul Servizio Sanitario Nazionale (opposizione al TSO).
Costituzione italiana – Art. 24 (diritto di difesa).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Definisce rigorosamente i requisiti soggettivi necessari per proporre opposizione alla convalida del TSO.
Tutela il diritto di difesa personale del soggetto sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.
Esclude che soggetti collettivi possano agire in luogo del paziente, garantendo così la personalizzazione della tutela giurisdizionale.