Opposizioni Esecutive: L’Agente della Riscossione è l'Esclusivo Legittimato Passivo
Opposizioni Esecutive: L’Agente della Riscossione è l'Esclusivo Legittimato Passivo
Introduzione:
Con l'ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di opposizioni all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., aventi a oggetto una cartella di pagamento, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscossione, e non l’ente impositore. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’azione giudiziale deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti di chi ha posto in essere l’attività esecutiva.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Ruolo dell’agente della riscossione: Nel procedimento esecutivo fondato su una cartella di pagamento, l’agente della riscossione è il soggetto che ha materialmente intrapreso l’azione esecutiva e, pertanto, è l’unico legittimato passivo in un'eventuale opposizione all'esecuzione.
Inefficacia dell’azione contro l’ente impositore: Agire contro l’ente impositore, e non contro l’agente della riscossione, determina un vizio del contraddittorio, considerato che l'ente impositore non è parte dell'attività esecutiva e non può rispondere dell’esecuzione forzata basata sulla cartella.
👉 In sintesi, la Cassazione ha ribadito che nelle opposizioni all'esecuzione relative a cartelle esattoriali il destinatario corretto della domanda è esclusivamente l'agente della riscossione.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Rafforza il principio della separazione tra ente impositore e agente della riscossione nei procedimenti esecutivi.
Chiarisce l'importanza di individuare correttamente il legittimato passivo in sede di opposizione all'esecuzione per evitare vizi del contraddittorio.
Conferma l'autonomia procedurale dell'agente della riscossione rispetto all’ente creditore.