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Opposizioni Esecutive: L’Agente della Riscossione è l'Esclusivo Legittimato Passivo

Opposizioni Esecutive: L’Agente della Riscossione è l'Esclusivo Legittimato Passivo


Introduzione:

Con l'ordinanza n. 3870 del 12 febbraio 2024, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di opposizioni all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., aventi a oggetto una cartella di pagamento, l’unico legittimato passivo è l’agente della riscossione, e non l’ente impositore. La decisione conferma l’orientamento secondo cui l’azione giudiziale deve essere indirizzata esclusivamente nei confronti di chi ha posto in essere l’attività esecutiva.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha precisato che:

Ruolo dell’agente della riscossione: Nel procedimento esecutivo fondato su una cartella di pagamento, l’agente della riscossione è il soggetto che ha materialmente intrapreso l’azione esecutiva e, pertanto, è l’unico legittimato passivo in un'eventuale opposizione all'esecuzione.

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