Divorzio e TFR Versato nel Fondo Pensione: La Cassazione Solleva Questione – Ordinanza Interlocutoria Civile n. 8375/202
Divorzio e TFR Versato nel Fondo Pensione: La Cassazione Solleva Questione – Ordinanza Interlocutoria Civile n. 8375/2025
Argomento:➡️ Diritto di famiglia | Assegno divorzile e trattamento di fine rapporto (TFR)
Introduzione:
Con l'ordinanza interlocutoria n. 8375 del 30 marzo 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, rilevando la particolare importanza nomofilattica della questione concernente il diritto dell'ex coniuge titolare di assegno divorzile a una quota del TFR, anche quando il TFR sia stato interamente destinato a un fondo pensionistico complementare.
⚖️ Principio di diritto in discussione
La Corte è chiamata a stabilire:
📄 Assegno divorzile e TFR versato in fondo pensionistico: Se, in base all'art. 12-bis della legge n. 898/1970, il titolare dell’assegno divorzile mantenga il diritto alla quota di TFR maturato dall’ex coniuge anche quando quest’ultimo abbia fatto confluire integralmente il TFR in un fondo di previdenza complementare.
📄 Rilevanza della natura previdenziale: Si deve verificare se il versamento nel fondo pensione, generando una prestazione che ha natura esclusivamente previdenziale e non più retributiva, possa incidere sull'applicabilità dell'art. 12-bis l. n. 898/1970 e, conseguentemente, sul diritto alla quota spettante all’ex coniuge.
👉 In sostanza, si tratta di chiarire se la trasformazione del TFR in capitale previdenziale escluda il diritto dell’ex coniuge a riceverne una parte, come previsto in caso di erogazione tradizionale dell'indennità di fine rapporto.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 12-bis, legge 1° dicembre 1970, n. 898 – Assegno divorzile e diritto alla quota di TFR.
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina della previdenza complementare.
📚 Rilevanza della pronuncia
L'ordinanza:
Solleva una questione di grande impatto pratico, data la crescente adesione a forme di previdenza complementare.
Mira a uniformare l'interpretazione giurisprudenziale sui diritti patrimoniali derivanti dallo scioglimento del matrimonio.
Pone un tema rilevante di bilanciamento tra tutela dell'ex coniuge economicamente più debole e nuove modalità di gestione del trattamento di fine rapporto.