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Azioni Trasmissibili con l’Eredità: La Preclusione Vale Anche per l’Erede

Azioni Trasmissibili con l’Eredità: La Preclusione Vale Anche per l’Erede


Introduzione:

Con l’ordinanza n. 3768 del 12 febbraio 2024, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha ribadito che l’erede, succedendo nella medesima posizione giuridica del defunto, non acquista un diritto autonomo, ma un diritto derivativo. Pertanto, se al dante causa era precluso, per scadenza dei termini o per altro motivo, l’esercizio di azioni come la revocazione o l’opposizione di terzo, tale preclusione si estende anche al successore.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha precisato che:

Successione nel diritto processuale: L’erede subentra nella situazione giuridica del defunto senza acquisire diritti nuovi o autonomi rispetto a quelli esistenti. Di conseguenza, egli può esercitare le stesse azioni che spettavano al dante causa, ma è soggetto alle medesime limitazioni, inclusi termini di decadenza e condizioni di proponibilità.

Preclusione estesa all’erede: Se al defunto era ormai preclusa l’impugnazione di una sentenza per dolo o collusione (ad esempio per decorso del termine), l’erede non può superare tale preclusione: la sua posizione giuridica è puramente derivativa e subordinata alla situazione preesistente.

👉 In sintesi, la Cassazione ha confermato che l’erede subentra nei diritti processuali del defunto con le stesse limitazioni e preclusioni che gravavano sul dante causa.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 110 c.p.c. – Successione nel processo.

  • Art. 395 c.p.c. – Revocazione delle sentenze.

  • Art. 404 c.p.c. – Opposizione di terzo.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Sottolinea che la successione ereditaria in ambito processuale non comporta la nascita di nuovi diritti, ma la prosecuzione di quelli già esistenti, nei limiti e con le condizioni in cui il dante causa li avrebbe potuti esercitare.

  • Evidenzia che le preclusioni maturate in capo al defunto si trasferiscono integralmente anche al successore.

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