Adozione Speciale e Genitore d'Intenzione: Respinta la Richiesta se il Legame con il Minore Non è Forte
Adozione Speciale e Genitore d'Intenzione: Respinta la Richiesta se il Legame con il Minore Non è Forte
Introduzione:
Con l’ordinanza n. 3769 del 12 febbraio 2024, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto la richiesta di adozione speciale avanzata dal genitore d’intenzione, evidenziando che, ai fini dell'accoglimento della domanda, è imprescindibile l’esistenza di un legame affettivo forte e stabile tra il minore e l’adottante. Né l’opposizione del genitore biologico né la durata della convivenza come famiglia di fatto possono supplire alla carenza di un rapporto autenticamente genitoriale.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Importanza della solidità del legame affettivo: Per poter accogliere la domanda di adozione speciale (adozione in casi particolari ex art. 44, comma 1, lett. d), legge n. 184/1983), occorre verificare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva stabile, consolidata e genitoriale tra il minore e l'adottante. La semplice convivenza prolungata o il rapporto amicale non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento giuridico del vincolo.
Irrilevanza della sola durata della convivenza: Il trascorrere di oltre due anni come "famiglia di fatto" non è, di per sé, elemento determinante se la relazione è caratterizzata da sporadicità e da un affetto più amicale che genitoriale.
👉 In sintesi, la Cassazione ha ribadito che l'adozione speciale richiede un legame affettivo autenticamente genitoriale e non può basarsi solo sulla durata della convivenza o sull'opposizione del genitore biologico.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 44, legge 4 maggio 1983, n. 184 – Adozione in casi particolari.
Costituzione italiana – Art. 30 (diritti e doveri dei genitori).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Ribadisce che l'interesse superiore del minore è il criterio guida per valutare le richieste di adozione speciale.
Sottolinea che il rapporto tra adottante e minore deve essere caratterizzato da una stabile relazione affettiva di tipo genitoriale.
Specifica che l’opposizione del genitore biologico e la semplice durata della convivenza non sono elementi autonomamente sufficienti a giustificare l'adozione.