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“Terza Opzione di Genere” e Interventi Terapeutici: Il Tribunale di Bolzano Rimette la Questione alla Consulta

“Terza Opzione di Genere” e Interventi Terapeutici: Il Tribunale di Bolzano Rimette la Questione alla Consulta


Introduzione:

Con l'ordinanza del 12 gennaio 2024, la Seconda Sezione civile del Tribunale di Bolzano ha sollevato due questioni di legittimità costituzionale di rilevante portata. La prima riguarda l’impossibilità, secondo il diritto italiano vigente, di attribuire una “terza opzione di genere” o “genere non binario” a chi non si identifica né come maschio né come femmina. La seconda investe l'obbligo, sancito dalla legge n. 164/1982, per le persone transgender di ottenere una sentenza autorizzatoria per poter procedere a interventi terapeutici sul proprio corpo.

⚖️ Principio di diritto affermato

Il Tribunale ha evidenziato che:

Assenza di una terza opzione di genere: L'ordinamento italiano riconosce esclusivamente due categorie di genere – maschile e femminile – escludendo la possibilità di optare per una qualificazione diversa. Tale rigidità normativa potrebbe violare i diritti fondamentali alla libera espressione dell’identità personale e alla dignità umana, come garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

Obbligo di sentenza per interventi sui soggetti trans: La necessità di ottenere una pronuncia giudiziale per autorizzare modifiche corporee nei confronti delle persone transgender viene vista come un'ingerenza sproporzionata nella libertà personale e nel diritto all’autodeterminazione, ponendosi in potenziale contrasto con gli articoli 2, 3, 13 e 32 della Costituzione.

👉 In sintesi, il Tribunale di Bolzano ha rimesso alla Corte Costituzionale due quesiti cruciali per il riconoscimento e la tutela dei diritti delle persone non binarie e transgender nell’ordinamento italiano.

🧾 Normativa di riferimento

  • Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.

  • Costituzione italiana – Artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (eguaglianza), 13 (libertà personale), 32 (diritto alla salute).

📚 Rilevanza della pronuncia

L’ordinanza:

  • Sottopone alla Corte Costituzionale la necessità di adeguare il diritto italiano ai principi di autodeterminazione di genere e libera espressione dell’identità personale.

  • Propone una riflessione sulla possibile introduzione di una terza opzione di genere nei registri anagrafici.

  • Sollecita un riesame delle procedure giuridiche obbligatorie per i soggetti trans, nell’ottica di una maggiore tutela dei diritti fondamentali.

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