Carta d’Identità Elettronica: Legittima la Dicitura “Genitore” – Cassazione Civile n. 9216/2025
Carta d’Identità Elettronica: Legittima la Dicitura “Genitore” – Cassazione Civile n. 9216/2025
Introduzione:
Con la sentenza n. 9216 dell'8 aprile 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato la possibilità di utilizzare l'espressione “genitore” al posto di “madre/padre” sulla carta d’identità elettronica di una minore, disapplicando il d.m. 31 gennaio 2019. La decisione si fonda sulla tutela del superiore interesse del minore e sul principio di non discriminazione alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di rapporti familiari.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che:
📄 Carta d’identità elettronica e dicitura “genitore”: La terminologia adottata nei documenti ufficiali deve rispettare il diritto all’identità personale e familiare del minore, riconosciuto anche nel caso di adozione in casi particolari (art. 44, l. n. 184/1983), come ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 79/2022.
📄 Disapplicazione del decreto ministeriale: È legittimo disapplicare il d.m. 31 gennaio 2019 nella parte in cui impone la dicitura madre/padre, se in contrasto con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione e dall’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa sull’adozione.
👉 In sostanza, il provvedimento afferma che il diritto del minore alla piena identificazione familiare prevale su norme regolamentari secondarie.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 44, comma 1, lett. d), l. 4 maggio 1983, n. 184 – Adozione in casi particolari.
Corte Cost., sentenza n. 79/2022 – Riconoscimento dei legami parentali nell’adozione.
Costituzione italiana – Art. 2 (diritti inviolabili), art. 30 (tutela della famiglia e dei figli).
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Promuove la protezione dei legami familiari nelle nuove forme di filiazione.
Afferma il primato del diritto all’identità personale dei minori.
Estende l’applicazione dei principi costituzionali anche nei confronti delle disposizioni amministrative.