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Sezioni Unite: Niente Mediazione Obbligatoria per le Domande Riconvenzionali

Sezioni Unite: Niente Mediazione Obbligatoria per le Domande Riconvenzionali


Introduzione:

Con la sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito un importante principio in tema di mediazione obbligatoria: la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 riguarda esclusivamente l'atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali. La pronuncia conferma un'impostazione volta a garantire l'efficienza del processo senza gravare eccessivamente sulle parti.

⚖️ Principio di diritto affermato

La Corte ha precisato che:

Condizione di procedibilità limitata all'atto introduttivo: La mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, si riferisce soltanto alla domanda principale proposta con l’atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali, né ad altre domande successive nel corso del procedimento.

Ruolo del mediatore e del giudice: Pur restando esclusa l'obbligatorietà della mediazione per le domande riconvenzionali, il mediatore, nel procedimento eventualmente avviato, deve comunque tener conto di tutte le istanze e gli interessi delle parti. Inoltre, il giudice conserva il potere-dovere di promuovere in ogni fase del processo il tentativo di conciliazione.

👉 In sintesi, le Sezioni Unite hanno stabilito che la mediazione obbligatoria riguarda solo l’atto introduttivo del giudizio, non le domande riconvenzionali, senza pregiudicare la possibilità di sollecitare la conciliazione in corso di causa.

🧾 Normativa di riferimento

  • Art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

📚 Rilevanza della pronuncia

La sentenza:

  • Definisce in modo chiaro i limiti della mediazione obbligatoria, favorendo una maggiore certezza processuale.

  • Evita inutili aggravi procedurali per le parti che propongono domande riconvenzionali.

  • Rafforza il ruolo del giudice nella promozione della conciliazione durante tutto il processo.

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