Sezioni Unite: Niente Mediazione Obbligatoria per le Domande Riconvenzionali
Sezioni Unite: Niente Mediazione Obbligatoria per le Domande Riconvenzionali
Introduzione:
Con la sentenza n. 3452 del 7 febbraio 2024, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito un importante principio in tema di mediazione obbligatoria: la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 riguarda esclusivamente l'atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali. La pronuncia conferma un'impostazione volta a garantire l'efficienza del processo senza gravare eccessivamente sulle parti.
⚖️ Principio di diritto affermato
La Corte ha precisato che:
Condizione di procedibilità limitata all'atto introduttivo: La mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità, si riferisce soltanto alla domanda principale proposta con l’atto introduttivo del giudizio e non si estende alle domande riconvenzionali, né ad altre domande successive nel corso del procedimento.
Ruolo del mediatore e del giudice: Pur restando esclusa l'obbligatorietà della mediazione per le domande riconvenzionali, il mediatore, nel procedimento eventualmente avviato, deve comunque tener conto di tutte le istanze e gli interessi delle parti. Inoltre, il giudice conserva il potere-dovere di promuovere in ogni fase del processo il tentativo di conciliazione.
👉 In sintesi, le Sezioni Unite hanno stabilito che la mediazione obbligatoria riguarda solo l’atto introduttivo del giudizio, non le domande riconvenzionali, senza pregiudicare la possibilità di sollecitare la conciliazione in corso di causa.
🧾 Normativa di riferimento
Art. 5, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
📚 Rilevanza della pronuncia
La sentenza:
Definisce in modo chiaro i limiti della mediazione obbligatoria, favorendo una maggiore certezza processuale.
Evita inutili aggravi procedurali per le parti che propongono domande riconvenzionali.
Rafforza il ruolo del giudice nella promozione della conciliazione durante tutto il processo.